04.04.2018
In relazione ad apparecchi di sollevamento fissi, come gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante, la prima verifica periodica “riguarda l’attrezzatura nel suo complesso e prevede anche la redazione di una scheda tecnica, che costituisca un riferimento per le verifiche periodiche successive”. La compilazione di questa scheda è “funzionale a consentire l’identificazione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l’attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istruzioni e dichiarazione CE di conformità) ovvero rilevabili direttamente sull’attrezzatura al momento della verifica”.
A ricordare le modalità della prima delle verifiche periodiche, con riferimento a quanto prescritto dal D,Lgs. 81/2008 e dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, è un documento Inail - “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Luigi Cavanna (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Romano Ciancio (Unità operativa territoriale CVR di Piacenza) - che si sofferma su alcuni apparecchi di sollevamento fissi fornendo precise indicazioni sulle istruzioni per la prima verifica periodica (scheda tecnica e verbale di prima verifica).
Si indica che per la compilazione della scheda tecnica è necessario avere a disposizione le istruzioni in lingua italiana fornite dal fabbricante a corredo della macchina; “qualora il datore di lavoro non disponga delle suddette istruzioni (perché non fornite dal fabbricante, smarrite o non disponibili nel luogo di lavoro) o le stesse non siano in lingua italiana, il verificatore non potrà procedere all’effettuazione della verifica” e, pertanto, come previsto dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012, i termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011 “saranno interrotti, previo rilascio di verbale di sopralluogo a vuoto da cui siano rilevabili le cause che hanno determinato la mancata effettuazione della prestazione, fino a quando la documentazione mancante non sarà stata prodotta”.
In questo caso il datore di lavoro dovrà, una volta recuperate le istruzioni dell’attrezzatura, “procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica, a partire dalla quale decorreranno i termini dei quarantacinque giorni previsti.
Si segnala poi che i termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
Si indica inoltre che nella circolare n. 11 del M.L.P.S. del 25 maggio 2012 sono indicati poi altri casi di interruzione o sospensione dei termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011.
Ad esempio tali termini si interrompono “ove il verificatore non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell’attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili e adeguatamente documentate”.
Mentre si sospendono i termini qualora nel corso della verifica periodica “si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione. Il verificatore, in questo caso, dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie per completare la verifica, sospendendo i termini temporali sino a quando l’ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche”.
Si ricorda che in caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte di Inail, “qualora si determinino le condizioni per l’interruzione/sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione”.
Nel documento Inail è riportato un fac-simile della scheda tecnica “con l’indicazione, esplicitata per ciascuna voce nella parte in grigio, di quanto richiesto e di dove indicativamente reperire l’informazione. Laddove il campo indicato nella scheda non è riferibile alla specifica tipologia di attrezzatura di cui trattasi è specificata la dicitura ‘non applicabile’”.
Il documento sottolinea che la prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura, “contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:
E si segnala che la prima parte della verifica prevede il “rilevamento di una serie di dati necessari a identificare univocamente l’attrezzatura; tali dati dovrebbero essere riscontrati direttamente sull’attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi della direttiva macchine, in linea generale, le informazioni possono essere ricavate dall’indelebile marcatura apposta sulla stessa”.
Il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi numerose altre indicazioni sui dati da rilevare, sulle casistiche possibili e sule tipologie di esami documentali.
Concludiamo segnalando che, anche in questo caso, è riportato dall’Inail un fac-simile relativo al verbale di verifica che il verificatore dovrà stilare al termine dell’attività. E nel verbale sono presenti varie indicazioni su:
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I” - a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Luigi Cavanna (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Romano Ciancio (Unità operativa territoriale CVR di Piacenza) (formato PDF, 2.75 MB).
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