29.03.2019
Tuttavia dai dati che emergono dagli incidenti lavorativi, che sono tornati ad aumentare insieme alle malattie professionali, si rileva come in molti luoghi di lavoro i rischi non siano ancora adeguatamente valutati o lo siano in modo superficiale, senza attenzione ai rischi effettivi e con uno scarso coinvolgimento di coloro che meglio conoscono le realtà lavorative.
Per trovare informazioni che permettano alle aziende di migliorare i processi di valutazione dei pericoli sono presenti in rete diversi documenti realizzati anche dai dipartimenti di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono presenti nelle aziende sanitarie regionali.
Ci soffermiamo oggi, ad esempio, sul documento “La valutazione del rischio”, a cura di Maria Rosaria Libone (Azienda USL 12 Viareggio, ora Azienda USL Toscana Nord Ovest) che fornisce varie informazioni introduttive al processo di identificazione e valutazione dei rischi.
Ci soffermiamo, in particolare, su:
Nel documento viene ricordata la distinzione tra pericolo e rischio.
E in questo senso il rischio relativo al fenomeno pericoloso considerato è “una funzione di:
Il documento indica poi che si possono identificare “tre livelli di rischio:
In questo senso la valutazione del rischio è il “processo decisionale mediante il quale si stabilisce che un rischio è ‘accettabile’, ‘tollerabile’ o ‘inaccettabile’”.
Ovvero è il “procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare, ricorda poi che la percezione del rischio è il modo “con cui le persone percepiscono il pericolo”. E un approccio equilibrato alla sicurezza “è sviluppato soltanto se il rischio reale coincide (o quasi) con quello percepito. Occorre approfondire le modalità di percezione del rischio e correggere le distorsioni con opera di Informazione/formazione”.
Il documento ricorda innanzitutto come la normativa vigente non richieda “la quantificazione della probabilità degli eventi incidentali o nocivi che sarebbe praticamente impossibile” (l’approccio quantitativo “è usato nella valutazione dei grandi rischi ed in tutte le aree produttive in cui è necessaria una trattazione più rigorosa in termini di affidabilità di macchine ed impianti”, ad es. il settore nucleare, le raffinerie, …).
Si segnala poi che l’identificazione dei potenziali pericoli generalmente è sviluppata attraverso alcuni strumenti-indagini, “quali per esempio:
Dopo aver fornito alcune indicazioni su come decidere i livelli di rischio, il documento indica che bisogna valutare:
A questo proposito segnala che i rischi di infortunio possono riguardare:
I rischi per la salute sono relativi ad agenti fisici, agenti chimici, agenti biologici e agenti cancerogeni o mutageni (nel documento sono riportati vari esempi di agenti fisici e chimici).
Mentre i rischi trasversali possono “essere causa sia di infortunio che di danni alla salute”.
Ad esempio possono essere attribuiti a:
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulle misure di prevenzione, sugli aspetti normativi della valutazione dei rischi e sulle metodologie di analisi e valutazione.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ La valutazione del rischio”, a cura di Maria Rosaria Libone - Azienda USL 12 Viareggio (formato PDF, 386 kB).
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