23.05.2018
Dal 20 maggio 2018 sono in vigore le disposizioni previste dal Decreto ministeriale n. 215 del 19 Maggio 2017 che prevede la verifica su strada della fissazione del carico.
Il suddetto decreto stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali per il trasporto di merci e persone che interessano una innumerevole molteplicità e varietà di elementi tecnici dei veicoli tra i quali c’è quello relativo alle modalità di fissazione del carico.
La verifica intende evitare la possibilità che i carichi subiscano anche minimi cambiamenti di posizione durante tutte le fasi di operatività del veicolo in modo tale da non interferire con la guida sicura o costituire minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente.
Ricordiamo che il comma 3 dell’articolo 7, del Decreto n. 215/2017, stabilisce che:
“le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli”
Va però segnalato che, nel nostro ordinamento nazionale, la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge il ruolo di “caricatore”, così come definito all’Art. 2 lettera d) del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286:
caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
L’articolo 7, comma 13, del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 riporta infatti:
“Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo”.
I controlli sono distinti in:
1.controlli iniziali (D. n.215/2017 art. 10, Comma 1-2)
2.controlli approfonditi (D. n.215/2017 art. 10, Comma 3-4)
L’ispettore verifica che siano state rettificate eventuali carenze riportate nella precedente relazione di controllo su strada.
In base al risultato del controllo iniziale, l’ispettore decide se il veicolo o il suo rimorchio debbano essere sottoposti ad un controllo su strada più approfondito
Un controllo tecnico su strada più approfondito riguarda gli elementi elencati all’Allegato 2 che sono considerati necessari e pertinenti, tenendo conto, in particolare, della sicurezza dei freni, pneumatici, ruote e telaio e degli effetti nocivi
Il controllo della corretta fissazione del carico è effettuato secondo quanto indicato all’Allegato III, sez.ne I, e nello specifico deve resistere alle sollecitazioni delle forze derivanti dalle accelerazioni/decelerazioni e deve impedire l’inclinazione o il suo ribaltamento:
DIREZIONE |
RESISTENZA RICHIESTA |
Direzione di marcia |
0,8 volte il peso del carico |
Direzione laterale |
0,5 volte il peso del carico |
Direzione contraria |
0,5 volte il peso del carico |
Per la fissazione del carico, possono essere utilizzati, anche in combinazione tra di loro, uno o più dei seguenti metodi:
Il punto 5, dell’allegato III, indica una serie di norme tecniche che consentono di calcolare le condizioni minime di sicurezza per fissare adeguatamente il carico:
Norma |
Descrizione |
Norma |
Descrizione |
EN 12195-1 |
Calcolo delle forze di ancoraggio |
ISO 1161, ISO 1496 |
Contenitore ISO |
EN 12640 |
Punti di ancoraggio |
EN 283 |
Casse mobili |
EN 12642 |
Resistenza della struttura del veicolo |
EN 12641 |
Teloni impermeabili |
EN 12195-2 |
Cinghie di tessuto di fibra chimica |
EUMOS 40511 |
Pali - Montanti |
EN 12195-3 |
Catene di ancoraggio |
EUMOS 40509 |
Imballaggio per il trasporto |
EN 12195-4 |
Funi di ancoraggio di acciaio |
|
|
La serie di norme sopra riportate consente, ad esempio, di calcolare il numero minimo di ancoraggi (cinghie) richiesto per fissare adeguatamente il carico in funzione di vari parametri, tra cui la massa del carico, il coefficiente di attrito, la tipologia e la disposizione delle cinghie, come previsto dalla norma EN 12195-1.
Per gli elementi da sottoporre a controllo su strada, l’Allegato II fornisce un elenco di carenze così classificate:
Secondo quanto disposto dall’Art. 13, comma 3 del D.Lgs. 215 del 19 maggio 2017, in caso di carenze gravi o pericolose in materia di fissazione del carico, si applica quanto disposto dall’Art. 14 del Decreto 215, ovvero è previsto che l’Autorità competente possa disporre la rettifica immediata della carenza prima che il veicolo sia rimesso in circolazione sulla rete stradale pubblica.
Ricordiamo inoltre che alcune indicazioni sul corretto fissaggio del carico sono inoltre presenti nelle linee guida europee sulle migliori pratiche per la fissazione del carico
1.3. Responsabilità funzionali
Tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori, caricatori, imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto. È essenziale comprendere che le responsabilità relative alla fissazione del carico si basano su convenzioni e regolamenti internazionali, sulla legislazione nazionale e/o su contratti tra le parti in causa. Si consiglia pertanto di stipulare un accordo contrattuale sulle responsabilità funzionali. In assenza di tale accordo tra le parti coinvolte, e fatta salva la legislazione vigente, la catena di responsabilità riportata di seguito individua le principali responsabilità funzionali in materia di fissazione del carico:
1. Corretta descrizione del carico che comprende almeno
a) la massa del carico e di ciascuna unità di carico;
b) la posizione del baricentro di ciascuna unità di carico se non è al centro;
c) le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico;
d) le limitazioni relative all’impilamento e all’orientamento da applicare durante il trasporto;
e) tutte le informazioni supplementari necessarie per la corretta fissazione del carico;
2. assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere alle sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali, comprese le forze di ancoraggio applicabili;
3. assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate ed etichettate;
4. assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano debitamente compilati e sottoscritti;
5. assicurare che il veicolo e i sistemi di fissazione siano idonei al carico da trasportare;
6. assicurare che il caricatore abbia ricevuto tutte le informazioni relative alle funzionalità di fissazione del carico del veicolo;
7. assicurare che non possano verificarsi interazioni indesiderate tra i carichi di caricatori diversi.
Responsabilità/azioni relative alla guida
Dotazione del veicolo: Va ricordato che eventuali accessori o equipaggiamenti presenti sul veicolo in via permanente o temporanea sono anch’essi considerati parte del carico.
Come hanno dimostrato alcuni incidenti mortali, i danni che possono essere causati da una zampa di appoggio non adeguatamente fissata, che si estende mentre il veicolo è in marcia, sono enormi. Eventuali attrezzature non fissate come cinghie, funi, teloni, ecc. vanno inoltre posizionate in modo da non arrecare danno agli altri utenti della strada. È buona pratica disporre di un vano separato in cui conservare in sicurezza questi articoli quando non vengono utilizzati. Se invece vengono tenuti nell’abitacolo, devono essere riposti in modo da non interferire con i comandi del conducente.
Federica Gozzini
Linee guida europee sulle migliori pratiche per la fissazione del carico per il trasporto su strada (pdf, 5.6 MB)