28.08.2017
Una brevissima sentenza della Corte di Cassazione è questa con la quale è stata ribadita quella che è una corretta applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro, e delle disposizioni riguardanti, in particolare, le condizioni che devono essere verificate per la estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, ha tenuto infatti a precisare la suprema Corte, non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dal comma 2 dell'art. 21 dello stesso D. Lgs. n. 758/1994, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria.
Il caso, il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione.
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un’impresa alla pena di € 6.000,00 di ammenda per alcune contravvenzioni contestategli relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. L’imputato ha proposto appello, tramite il proprio difensore, trasmesso alla Corte di Cassazione, motivato dal fatto che con l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione, sia pure con poco ritardo, avrebbe dovuto far ritenere estinto il reato.
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per la sua genericità articolato solo in fatto e ripetitivo delle questioni già analizzate dalla sentenza impugnata. La Corte di Cassazione ha evidenziato in merito che il termine per l'adempimento dei pagamenti è perentorio e che il pagamento, così come dichiarato dallo stesso ricorrente, è avvenuto con ritardo. La stessa ha ricordato, altresì, che “la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria”.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita l’imposizione del pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen..
Gerardo Porreca