30.01.2019
La funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - un professionista designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) – è particolarmente importante all’interno del sistema di prevenzione dettato dal D.Lgs. 81/2008.
Infatti il servizio di prevenzione e protezione, come richiesto dall’art. 33 del decreto, provvede:
A ricordarlo è il documento “La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, prodotto dalla Commissione “Qualità e Sicurezza” dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, che propone una raccolta di sentenze indicative delle tante responsabilità a cui sono soggetti gli RSPP.
Il documento - a cura di Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Enzo Livio Maci e Michele Scacciante – indica, infatti, che “il ruolo di professionista e l’importanza che la normativa attribuisce al servizio di prevenzione e protezione espongono il RSPP ad una pluralità di responsabilità, sia di natura civile che di natura penale”.
Riguardo alla responsabilità penale si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito”.
Ma questo, continua il documento, non significa che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione“non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati gravi. Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814)”. E il quadro normativo attuale “prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile in caso di infortunio sul lavoro”.
Dunque il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione e quindi dello stesso RSPP, non significa che questi componenti o l’RSPP debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui, in genere, non risponde penalmente il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. ( Cass. Pen. Sez. IV n. 2814 del 27 gennaio 2011)”.
A questo proposito si indica che la giurisprudenza oggi “si è attestata nel riconoscere che il RSPP non può non dirsi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale: anzi, qualora l’errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest’ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da ogni responsabilità. In definitiva vi è corresponsabilità del Responsabile con il datore di lavoro per il verificarsi di un evento lesivo tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo”.
E dunque, laddove il datore di lavoro non adotti una “doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo l’infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale”.
Il documento dell’ordine si sofferma poi sulle responsabilità civili. Infatti la responsabilità penale non esaurisce l’ambito delle responsabilità del RSPP “il quale, con l’assunzione dell’incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all’azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione”. Se dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, “il RSPP li deve risarcire”.
In particolare la responsabilità civile del RSPP si può classificare in due grandi famiglie:
Si segnala che la giurisprudenza più recente “ha affermato la responsabilità del RSPP per omicidio o per lesioni colpose seguendo il seguente ragionamento:
Tuttavia, in definitiva, l’RSPP andrà “esente da responsabilità qualora riesca a dimostrare:
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania che riporta ulteriori dettagli sulle responsabilità degli RSPP e una vasta raccolta di sentenze della Corte di Cassazione sul tema.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, documento prodotto dalla Commissione “Qualità e Sicurezza” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a cura Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Enzo Livio Maci e Michele Scacciante, versione 2017 (formato PDF, 1,54 MB).
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