24.03.2025
La sentenza della Cassazione n. 42968 del 26 novembre 2024 sottolinea che, con riferimento all’art. 111 del D.Lgs. n. 81/2008, i dispositivi di protezione collettiva devono essere prioritari rispetto a quelli individuali.
La complessa vicenda processuale che ha portato alla sentenza della Suprema Corte n. 42968/2024 riguarda la caduta mortale di un lavoratore della VVVV PRE Srl durante attività di cantiere, e il conseguente procedimento penale (simultaneo con quello per accertare la colpa organizzativa ex D. Lgs. n. 81/2008) volto a individuare responsabilità personali e societarie.
La fattispecie riguarda un incidente sul lavoro avvenuto presso un cantiere a Sant’Arcangelo di Romagna, dove un dipendente della VVVV cadde da un’altezza di circa sei metri mentre misurava travi in quota. Il lavoratore si trovava su una passerella larga 60 cm, raggiunta tramite una scala, ed era privo di dispositivi anticaduta, obbligatori secondo l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008.
La VVVV era subappaltatrice della SSS COS Spa per lavori edili complessi. Le indagini accertarono che il datore di lavoro (A.A.), il dirigente della VVVV (B.B.), e il direttore tecnico della SSS COS (C.C.) non avevano predisposto né sistemi di protezione individuale né collettiva per garantire la sicurezza dei lavoratori in quota.
La Corte d’Appello di Bologna aveva inizialmente condannato i tre soggetti per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni, riconoscendo inoltre la responsabilità amministrativa della VVVV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Quest’ultima si era resa colpevole di aver omesso le misure preventive richieste, agendo in tal senso omissivo per risparmiare tempo e risorse economiche: <<i giudici di merito erano stati concordi nell'affermare la responsabilità penale degli imputati in relazione ai profili di colpa omissiva specificamente individuati nel capo di accusa: quanto al A.A. e al B.B. (rispettivamente, datore di lavoro e dirigente della VVVV, società subappaltatrice dei lavori), in relazione alla mancata predisposizione del "previsto sistema di protezione individuale per consentire al lavoratore di ancorarsi durante il lavoro in quota", ovvero degli "elementi di fissaggio e fune di trattenuta alla quale assicurare l'imbragatura che gli operai in quota avrebbero dovuto indossare" ai sensi dell'art. 115, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008. Quanto al C.C., direttore tecnico della appaltatrice SSS COS, la "doppia conforme" di condanna aveva fatto riferimento alle contestazioni relative alla omessa verifica della presenza dei dispositivi "linea vita" sugli elementi prefabbricati, nonché alla mancata adozione di provvedimenti nei confronti della subappaltatrice VVVV (oltre che alla omessa informativa al coordinatore). I giudici di merito avevano poi ritenuto, altrettanto concordemente, che la V. fosse responsabile in via amministrativa, con riferimento a quanto compendiato nel capo di accusa, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto 231 (commissione del reato di omicidio colposo nel suo interesse e a suo vantaggio, avendo gli imputati omesso di adottare le misure previste dalla legge allo scopo di eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso, in assenza dell'adozione dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati quale quello verificatosi)>>.
A seguito delle condanne di primo grado e d’appello, la VVVV e A.A. proposero ricorso per Cassazione. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullò la sentenza d’appello (sentenza n. 24908/2021), disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna, evidenziando due questioni centrali:
In particolare: <<la Quarta Sezione (sent. n. 24908 del 25/05/2021) aveva annullato con rinvio la sentenza d'appello, accogliendo il primo motivo di ricorso con cui il A.A. aveva contestato l'affermazione della sua penale responsabilità, alla luce dei dispositivi presenti in cantiere, e ritenendo che le ragioni dell'annullamento incidessero anche sulla posizione della VVVV. A sostegno di tale decisione ...aveva invero affermato - all'esito di una dettagliata analisi delle disposizioni contenute nell'art. 111 D.Lgs. n. 81 del 2008 - che i dispositivi di sicurezza collettiva costituivano lo strumento di maggior tutela, e dovevano pertanto essere ritenuti prioritari, tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, rispetto a quelli di protezione individuale e ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi: questi ultimi, infatti, erano indicati dalla legge "quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell'impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un'attrezzatura di lavoro più sicura" (pag. 9 della sentenza rescindente)>>.
La sentenza rescindente aveva per un verso osservato:
Nel nuovo giudizio, la Corte d’Appello da un lato ha preso atto degli esiti della perizia disposta a seguito della sopravvenuta incapacità del A.A., dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 72-bis cod. proc. pen., per il carattere irreversibile dell'incapacità stessa, e dall’altro confermato la responsabilità amministrativa della VVVV, riducendo però la sanzione pecuniaria da 40.000 a 30.000 euro.
Tuttavia, questa decisione ignorò il principio vincolante stabilito dalla Cassazione. In particolare:
Con la sentenza n. 42968/2024, a seguito di ricorso della società la Suprema Corte ha nuovamente annullato la decisione d’appello per molteplici ragioni:
La Cassazione ha annullato la sentenza e disposto un nuovo rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, evidenziando la necessità di:
Questo caso rappresenta un esempio rilevante dell’importanza del rispetto delle regole procedurali che tutelano i diritti di tutti gli imputati, anche non ricorrenti, e della corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che richiedono un’analisi approfondita delle misure preventive adottate e del loro impatto sul rischio infortunistico. Il doppio annullamento di una sentenza della Corte d’Appello è un evento piuttosto raro.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.
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