27.02.2025
La Corte di Cassazione e la sentenza n. 47028 del 20 dicembre 2024. Caduta del preposto di cantiere durante la posa di lastre di cemento armato. Mancata valutazione dei rischi di caduta dall'alto e mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 47028 del 20 dicembre 2024, si occupa della responsabilità penale del datore di lavoro e della gestione della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
Il caso riguarda l’infortunio occorso a un lavoratore (B.B.), preposto di cantiere, durante la posa di lastre prefabbricate in cemento armato. La sentenza ha confermato la responsabilità del datore di lavoro (A.A.) per colpa generica e specifica per violazione delle norme antinfortunistiche ex D. Lgs. n. 81/2008, ribadendo i principi fondamentali previsti dall’ordinamento vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
1. Contesto Operativo
Il 15 febbraio 2018, il lavoratore B.B., preposto di cantiere della XX Srl, stava eseguendo la posa di lastre prefabbricate di cemento armato, costituenti il solaio di un’opera in costruzione, ad un’altezza di 3,70 metri.
2. Profili di Colpa Contestati
Il datore di lavoro A.A. è stato ritenuto responsabile per le seguenti omissioni:
3. Le tesi della Difesa
La difesa ha sostenuto che:
Tuttavia, i giudici di merito hanno respinto queste argomentazioni, ritenendo che:
1. Campo di Imputazione
Il datore di lavoro A.A. è stato condannato per:
2. Principi di Diritto Fondamentali
A. Obbligo di Valutazione dei Rischi
Nel caso in esame:
B. Compiti e responsabilità del Datore di Lavoro
Nel caso di specie:
C. Inadeguatezza delle Misure di Prevenzione
Difatti: la linea Rurefast, prescritta dal POS della XX, “non era presente sul piano in cui stava operando l'operatore né poteva essere installata) stante la mancanza dei fori nei quali andavano inserite le aste che mettono in tensione le funi cui si agganciano i lavoratori in quota. La linea vita era stata, peraltro, esclusa dal primo livello dei solai poiché, come spiegato dal tecnico ATS, al primo livello di posa, non vi era altezza sufficiente per installarla. Tale affermazione era riscontrata dalla scheda tecnica della trave, oltre che dal manuale della MC E.E. Prefabbricati laddove si legge che detta linea non poteva essere montata alle travi del primo piano poste a quota 3,40 cm e sulle quali doveva essere montata una linea vita provvisoria, costituita da tassello meccanico e golfare (motivo per il quale le travi del primo piano non avevano i fori necessari per l'installazione)”.
Tale condizione avrebbe dovuto essere indicata nel POS di XX “e il datore di lavoro avrebbe dovuto individuare in tale documento le misure di sicurezza che i lavoratori avrebbero dovuto utilizzare per il montaggio del solaio posto al primo piano. Le sentenze di merito evidenziavano la circostanza che proprio dopo l'infortunio veniva montata la linea Tractel con tasselli e golfare in adempimento delle prescrizioni di ATS”.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro A.A., e per l’effetto confermando la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia (già confermata dalla Corte d’Appello di Milano) per:
La sentenza ribadisce che il datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza, anche quando il lavoratore non rispetta le norme, se il sistema di prevenzione presenta lacune evidenti rispetto agli obblighi di legge vigenti, come correttamente hanno individuato i giudici di merito “alla luce delle emergenze dibattimentali (esame dei testi, dell'imputato, produzioni documentali, verbale di accertamenti urgenti e di vigilanza e ispezione, documentazione medica, verbale di visita in cantiere del CSE del 13.2.2018; specifiche tecniche travi”, POS XX Srl, “istruzioni e montaggio trasporti manufatti in c.a.; istruzioni Rurefast 3, certificazioni anticaduta retrattile uso PLE, estratto PSC, verbali di accertamento e contravvenzioni a carico di A.A. e C.C., originario coimputato, e relativi adempimenti)”, affermando “che l'evento lesivo deve essere ricondotto causalmente alla condotta omissiva del datore di lavoro A.A.”.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.
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