14.02.2020
In relazione all’ Interpello n. 1/2020 che il nostro giornale ha pubblicato nei giorni scorsi e che è relativo all’applicazione “della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008”, pubblichiamo un commento di Rolando Dubini, avvocato in Milano e cassazionista. Un commento che contesta la risposta della Commissione Interpelli e l’interpretazione presa riguardo alla non sanzionabilità del datore di lavoro che utilizzi un’attrezzatura di lavoro senza avere la formazione necessaria.
Il datore di lavoro è obbligato ad affidare le attrezzature il cui impiego richiede conoscenze o responsabilità particolari esclusivamente a lavoratori "allo scopo incaricati che abbiamo ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati", come previsto dall'articolo 71 comma 7 lettera del D.Lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro o il dirigente che viola questo obbligo è punito ai sensi dell'articolo 87 comma 2 lettera c) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda.
L'articolo viene violato se l'attrezzatura viene affidata:
E chi ha affidato illecitamente a soggetti non contemplati dalla norma l'attrezzatura verrà sanzionato se datore di lavoro o dirigente.
Ovvero la norma viene violata ogni qualvolta l'attrezzatura viene affidata a chi non è un lavoratore formato all'uso dell'attrezzatura che richiede speciali conoscenze.
Il datore di lavoro non formato che affida a se stesso l'attrezzatura sta violando la legge perché la legge lo obbliga ad affidare l'attrezzatura ad un formato. Lui non è formato. L'elemento decisivo della sanzione è l'utilizzo da parte di chi non è formato.
Nel caso in cui la Asl/ATS contesti con verbale di contravvenzione e prescrizione al datore di lavoro non formato la violazione dell'art. 71 comma 7 con la contestuale sanzione di cui all'art. 87 c. 2 lett. c del DLgs 81/2008 per non aver affidato l'attrezzatura che richiede conoscenze particolari ad un lavoratore firmato, ma a se stesso che formato non è, il contravventore non potrà fare nulla perché il verbale di contravvenzione e prescrizione non è soggetto a impugnazione.
L'unica cosa che si può fare è non adempiere alla prescrizione e quindi subire automaticamente una condanna con decreto penale. Cosa che sconsiglio decisamente.
Anche perché difendersi con l'interpello come unico riferimento difensivo è una non difesa, trattandosi di documento amministrativo del tutto privo di valenza penale.
Ancora una volta la Commissione Interpelli ha fornito al riguardo una risposta totalmente sbagliata, e decisamente fuorviante.
Il datore di lavoro non abilitato non può usare una attrezzatura che la legge prevede sia affidata esclusivamente a lavoratori abilitati. Non può usarla lui. Possono usarla solo un lavoratore abilitato o un lavoratore autonomo ex art. 21 dlgs 81/2008 abilitato.
La legge prevede con molta chiarezza che è lecito solo l'affidamento a chi è abilitato. Non solo il dipendente, anche l'autonomo ex art. 21. Il datore di lavoro verrà sanzionato non perché è un datore di lavoro ma perché non è un lavoratore (anche autonomo o di impresa familiare) abilitato. Spero sia chiaro.
Ricordiamo anche l'articolo 21:
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
Sanzioni Penali
Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
• Art. 21, co. 1, lett. a): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
Scarica la normativa di riferimento:
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.