News

13.01.2020

Sulla non responsabilità di un RSPP per l’infortunio



Il RSPP risponde, a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro ogniqualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.

Proseguendo nell’esame dei casi di non responsabilità dei soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sul lavoro per un infortunio accaduto in azienda si segnala una recentissima sentenza della Corte di Cassazione con la quale la stessa ha annullata una sentenza di condanna inflitta a un RSPP nei due primi gradi di giudizio ritenuto responsabile, unitamente ad altri soggetti obbligati, per un infortunio mortale occorso a un lavoratore, nell’azienda nella quale prestava la propria attività lavorativa, rimasto schiacciato da un tratto di condotta per l’adduzione dell’aria a un bruciatore, del peso di 600 chili, caduto durante alcuni lavori di manutenzione. L’accusa nei suoi confronti era stata di avere omesso di individuare e valutare i rischi delle operazioni che si stavano eseguendo al momento dell’evento infortunistico.

 

Nella sentenza la suprema Corte ha trovato l’occasione di ribadire un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e cioè che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde per un infortunio, a titolo di colpa professionale e unitamente al datore di lavoro, ogniqualvolta lo stesso sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. Risponde comunque dell'evento, in altri termini, solo se viene fornita adeguata dimostrazione che abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro a seguito di un errore tecnico nella valutazione dei rischi, per avere fornito suggerimenti sbagliati o per avere mancato di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate, tutte cose che nella circostanza non si sono verificate.

 

Nella sentenza impugnata, ha osservato la Cassazione, è sembrato che la Corte territoriale avesse confuso il piano intellettivo/valutativo, proprio del RSPP, con quello decisionale/operativo proprio di altri garanti della sicurezza, fra i quali principalmente il datore di lavoro, essendo risultato che l’evento infortunistico fosse stato determinato da scelte esecutive sbagliate non spettanti comunque al RSPP che in genere non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni. La responsabilità del RSPP, infatti, nel caso in esame è stata individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP e senza che sia stato comunque adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e al suo dovere di segnalare il rischio al datore di lavoro in una fase antecedente alla lavorazione stessa.

  

 

Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il direttore di uno stabilimento, un caporeparto, il datore di lavoro di un’impresa di manutenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) colpevoli del reato di omicidio colposo in occasione dell'infortunio sul lavoro di un lavoratore di una ditta di manutenzione avvenuto nello stabilimento stesso.

 

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del’evento si era verificato un incendio interessante la ventola dell'aria primaria e la tubazione di mandata dell’aria stessa a un bruciatore dell'impianto di essicazione del cascame di legna per la produzione dei pannelli in truciolato. L'intervento aveva comportato lo sfilamento di una parte di tubazione, di notevole dimensione e del peso di 600 chili, posta ad una certa altezza da terra e l’infortunio era accaduto per la caduta, durante tali operazioni, della pesante tubazione sul lavoratore che si trovava nella zona sottostante,

 

L’operazione in corso al momento dell’evento, secondo la testimonianza resa dal tecnico della ASL, non era eccezionale ed era stata già effettuata più volte in precedenza; era dunque prevedibile anche per la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione per cui i giudici di merito avevano tratto la considerazione che i manutentori avevano proceduto "per tentativi", senza adeguata formazione e senza che fosse stata prevista o indicata una modalità operativa apposita, senza avere valutato il rischio di caduta del tubo e avere predisposta un'opera confacente di sicurezza, quale ad es. l'installazione di un ponteggio metallico atto a sostenere la tubazione stessa.

 

Al direttore dello stabilimento nonché delegato del datore di lavoro, era stato addebitato di avere consentito l'uso di attrezzature non adeguate per l'esecuzione in sicurezza del lavoro di spostamento laterale della tubazione; e di avere, inoltre, omesso di eseguire una riunione di coordinamento fra le ditte coinvolte nella esecuzione del lavoro, al fine di concordare le modalità di svolgimento delle operazioni e le misure di sicurezza da attuare. Al datore di lavoro dell’infortunato era stata addebitata l'omessa valutazione dei rischi per la sicurezza durante l'attività lavorativa, nonché l'incompletezza ed il mancato aggiornamento del relativo documento di valutazione dei rischi. Al caporeparto era stata addebitata l'omessa segnalazione al datore di lavoro che gli attrezzi messi a disposizione dei lavoratori per l'operazione in questione erano del tutto inidonei a garantire la sicurezza degli stessi e al RSPP dello stabilimento era stata addebitata l'omessa individuazione e valutazione dei rischi dell'operazione che si stava eseguendo, trattandosi di inconveniente che si era già verificato in passato.

 

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello tutti gli imputati, a mezzo dei propri difensori. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. I primi tre imputati hanno basato il loro ricorso su una erronea ricostruzione dei fatti che gli stessi hanno ritenuto non fondata su basi scientifiche e contrastante con le prove emerse, che avrebbero evidenziato come la caduta della tubazione sarebbe stata determinata non da un errore nelle operazioni ma  da un imprevedibile cedimento strutturale di un sostegno della tubazione stessa.

 

Il RSPP, invece, nel suo ricorso ha lamentata una erronea applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per non essere stata individuata correttamente la responsabilità di un RSPP per un infortunio e per una non corretta individuazione dei parametri di giudizio applicabili a tale figura prevenzionistica.

 

La condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP, ha evidenziato il ricorrente, trova ed esaurisce il proprio contenuto in un processo intellettivo (individuazione/valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente tutte le fasi decisionali/operative/tecniche/di controllo dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche. Quella del RSPP è una prestazione di tipo squisitamente consultiva, visto che lo stesso è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di autonomi poteri decisionali. Ha inoltre osservato il ricorrente che erroneamente i giudici di appello avevano attribuita la responsabilità della presunta non corretta esecuzione materiale dell'operazione di manutenzione anche al RSPP, ponendo a suo carico condotte omissive (omessa vigilanza, omessa fornitura di attrezzature, omessa pianificazione dell'intervento, omessa valutazione del rischio interferenziale) proprie di altre figure prevenzionistiche e deducendone la negligenza del processo di valutazione dei rischi. Un’esecuzione inidonea, ha sostenuto ancora il ricorrente, non significa necessariamente una valutazione carente, né l'inadeguatezza della strumentazione utilizzata dai lavoratori è imputabile al RSPP mentre nella sentenza è mancato del tutto qualsivoglia giudizio rispetto al contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi. Il giudicante, secondo lo stesso, ha proceduto a ritroso, partendo erroneamente dal dato storico, invece di verificare prima la sussistenza della regola cautelare, poi la eventuale violazione di tale regola.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La corte di Cassazione ha ritenuti infondati ed in parte inammissibili i ricorsi presentati dai primi tre imputati in quanto gli stessi si sono dilungati su aspetti tecnici riguardanti le caratteristiche tecnico-strutturali della tubazione coinvolta nel sinistro e chiedendo una rilettura dei fatti posti a sostegno della decisione che esula dai poteri della Corte di Cassazione e il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

 

La Cassazione ha ritento invece fondato il ricorso avanzato dal RSPP. Secondo la stessa le censure prospettate dal ricorrente hanno colto nel segno, là dove hanno evidenziato che le motivazioni della sentenza impugnata non hanno adeguatamente argomentato in merito alle sue responsabilità per il sinistro accaduto in azienda. La figura del RSPP, ha ribadito la suprema Corte, si caratterizza per lo svolgimento, all'interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

 

La suprema Corte ha quindi convenuto con il ricorrente che la condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni ed al controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto). E' pacifico, insomma, ha così proseguito la Sez. IV, che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro.

 

Chiarita la particolare posizione di garanzia riconducibile alla figura del RSPP, la suprema Corte ha evidenziato che le argomentazioni della sentenza impugnata sono apparse illogiche e contraddittorie laddove, da una parte, avevano addebitato agli imputati mancanze decisionali di carattere esecutivo che attenevano alla omessa predisposizione di un piano di intervento e di sicurezza specifico per l'operazione lavorativa in disamina e dall'altra, indebitamente equiparando la figura del RSPP, che è quella di un consulente, a quella del datore di lavoro e del preposto, che sono invece figure prevenzionistiche operanti nella quotidianità dell'attività lavorativa, avevano addebitano anche al RSPP di non avere individuato e valutato, nell'immediato, i rischi dell'operazione che si stava eseguendo.

 

Secondo la Cassazione, inoltre, la Corte territoriale, non aveva spiegato in che termini il RSPP sarebbe stato coinvolto nell'attività lavorativa in questione, certamente non quotidiana, limitandosi solo ad affermare che si sarebbe trattato di un intervento già svolto in precedenza in quanto conseguente ad un inconveniente che si era già verificato in passato. La sentenza di merito, inoltre, non aveva approfondito in alcun modo tale aspetto, al fine di stabilire se e come lo stesso RSPP fosse stato consultato, in precedenza, dal datore di lavoro in merito all'intervento specifico al fine di individuare e valutare i rischi di tale attività.

 

Da questo punto di vista la suprema Corte ha tenuto a ribadire l'orientamento secondo cui “in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro”. In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

 

Nel caso in esame, invece, la motivazione della sentenza impugnata è sembrata aver confuso il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.

 

 

In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta dalla Cassazione viziata, poiché la sua responsabilità è stata individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al datore di lavoro, in una fase antecedente alla lavorazione stessa.

 

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata nei confronti del RSPP, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza e ha rigettato i ricorsi degli altri imputati che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 49761 del 9 dicembre 2019 (u.p. 17 ottobre 2019) - Pres. Piccialli – Est. Ranaldi - P.M. Epidendio - Ric. L.M., A.B., F.F. e A.D.. - Il RSPP risponde, a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro ogniqualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.