12.11.2019
“Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità ‘CE’ o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» è il principio di diritto che viene richiamato in questa sentenza che ha riguardato l’infortunio occorso in uno stabilimento a un lavoratore presso una macchina adibita alla produzione della pasta.
Il lavoratore era rimasto infortunato per essere venuto in contatto con le parti in movimento del macchinario, dopo avere rimosso un carter di protezione risultato privo del regolare dispositivo di sicurezza, subendo così la sub-amputazione di un dito della mano destra. Né è stata accolta dai giudici la tesi difensiva della presenza del vizio “occulto” essendo la situazione di pericolo facilmente rilevabile per la mancanza del dispositivo di blocco del carter e avendo, una volta rimosso il carter, continuato a funzionare il motore di azionamento del macchinario.
La Corte di Appello ha integralmente confermata la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto il responsabile legale di una società responsabile del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un operaio dipendente con violazione della disciplina antinfortunistica condannandolo, in conseguenza, con le attenuanti del risarcimento del danno e le generiche stimate prevalenti sull'aggravante, alla pena di giustizia condizionalmente sospesa.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito l’operaio era rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro presso un macchinario acquistato dall'impresa quattro anni prima e utilizzato per l'estrusione dell'impasto. Essendosi incastrata della pasta nel macchinario il lavoratore era intervenuto per rimuovere la pasta e per fare ciò, in particolare, aveva alzato il carter di protezione presente sul mezzo, carter incernierato munito di maniglia e privo di sistemi di interblocco, senza tuttavia spegnere previamente il motore. Il macchinario di compressione della pasta con spatole in movimento aveva continuato a funzionare, non essendo previsto un sistema di blocco automatico all'apertura del carter e gli aveva schiacciato il primo dito della mano destra, con conseguente sub-amputazione traumatica dello stesso, cui è conseguita l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni.
I giudici di merito avevano riscontrato, altresì, la mancanza sul macchinario di un pulsante di emergenza per il blocco dell'impianto posto a breve distanza dall'operatore e inoltre l'assenza di cartelli o di pittogrammi che indicassero il pericolo a causa degli organi in movimento e la possibilità, anche a carter chiuso, di infilare le dita lateralmente venendo così a contatto con le pericolose parti meccaniche mobili in movimento. Hanno altresì ritenuto carente l'aspetto della formazione e della informazione dei lavoratori rispetto allo specifico rischio tenendo presente come la produzione di pasta in esubero si fosse già verificata in passato, senza che fossero state prese iniziative. In conseguenza, sono stati ritenuti violati da parte del datore di lavoro, nella sua posizione di garanzia, gli artt. 70, 71, commi 1 e 4, e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui, rispettivamente, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza
La Corte di appello e il Tribunale hanno escluso altresì la sussistenza di una condotta esorbitante o abnorme del lavoratore e hanno individuata l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento dannoso. Hanno, inoltre, valutate non decisive a favore della difesa le circostanze che il macchinario fosse marcata CE e che il libretto di uso e manutenzione fornito insieme alla macchina fosse privo di un'analisi dei rischi e di indicazioni su come condurre la macchina in sicurezza.
Il responsabile legale della società ha ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, affidandosi a due motivazioni. Secondo il primo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello non aveva tenuto conto della esclusiva responsabilità del costruttore del macchinario, che era stato posto in commercio con il marchio CE, da lui acquistato senza immaginare che non fosse conforme alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro. Non aveva tenuto conto, altresì, la Corte territoriale che il manuale di uso e di manutenzione fornito dal costruttore era carente dell'analisi dei rischi e non conteneva le indicazioni per operare in sicurezza, con particolare riferimento all’agevole sollevabilità del carter posto sopra le parti meccaniche in movimento ed all'assenza di pitttogrami per indicare le parti pericolose, come evidenziato dal suo consulente tecnico di parte. Il pulsante di blocco di emergenza, inoltre, "il fungo" da premere nei casi di emergenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito si trovava a soli due metri dall’operatore. Il ricorrente, inoltre quanto alle ritenute lacune informative e formative del personale, ha evidenziato che il lavoratore infortunato, per sua stessa ammissione, aveva ricevuto e letto il manuale, che prevede espressamente, tra l'altro, i divieti sia di effettuare manutenzioni su macchine senza autorizzazione del datore di lavoro e senza avere prima spento le stesse, che di rimuovere le protezioni poste sulle stesse e aveva avuto altresì spiegazioni "sul campo" da parte di un collega più anziano.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentata una inosservanza della legge penale (artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen.) in relazione alla interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento dovuta alla presenza di una condotta abnorme/esorbitante posta in essere dalla persona offesa avendo la stessa ammesso nel corso di un’udienza di avere ricevuto istruzioni sul funzionamento della macchina impastatrice da un collega più esperto, di avere avuto indicazioni sui pulsanti per arrestare la macchina, di sapere quali fossero le parti in movimento e quindi pericolose per cui, a parere del ricorrente, la sua condotta non sarebbe stata conforme ai canoni di diligenza e di prudenza né alle disposizioni contenute nel manuale informativo che lo stesso aveva sottoscritto.
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato per cui è stato rigettato. Con riferimento alla prima motivazione sulla sicurezza delle macchine la Corte suprema ha richiamato il rigoroso principio di diritto secondo cui “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità ‘CE’ o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”. Dovendosi dare continuità, in via generale, al richiamato principio di diritto, la suprema Corte ha preso atto che entrambe le decisioni di merito, con motivazione sufficiente, congrua e logica, avevano escluso che possa parlarsi nel caso di specie di un vizio "occulto", spiegando che il carter non era bloccato e che era provvisto di una maniglia che ne consentiva l'agevole apertura, che, una volta aperto, il motore continuava a funzionare e la situazione di pericolo era agevolmente rilevabile.
Quanto al secondo motivo i giudici di merito avevano escluso, con motivazione adeguata ed immune da vizi, la esorbitanza-abnormità della condotta dell'infortunato, che, peraltro, era in sostituzione di un altro collega e quindi non poteva dirsi un esperto, essendo in genere addetto a macchinari di più facile impiego.
Alla luce di quanto sopra detto la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Gerardo Porreca
Articolo tratto da puntosicuro.it