Quesito
Sono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una grossa azienda industriale con più di 250 dipendenti. Il C.d.A. della società, che mi ha nominato RSPP, mi vuole ora conferire una delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 con regolare potere di spesa. A fronte di tale delega mi assumo tutte le responsabilità civili e penali liberando le altre figure? Posso inoltre continuare a mantenere l'incarico di
RSPP dell'azienda o devo "delegare" a mia volta un’altra risorsa aziendale?
Risposta
Quello della possibilità di conferire una delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è un tema che ricorre comunemente nei quesiti e ciò comprensibilmente in quanto accade spesso che il datore di lavoro ritenga di individuare come soggetto al quale trasferire alcuni o tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che il legislatore ha posto a suo carico proprio il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sua azienda in quanto questi, oltre ad essere una persona di sua fiducia, è un collaboratore dotato di professionalità e competenza che normalmente svolge la propria attività nel campo specifico della sicurezza.
Il quesito riguarda un’azienda con più di 250 unità alle dipendenze nella quale si presentano molto più impegnativi sia gli obblighi del datore di lavoro che i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
In premessa si ritiene opportuno mettere bene in evidenza la differenza che esiste fra delega e nomina così come citate nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La delega è un istituto con il quale il datore di lavoro di un’azienda trasferisce l’obbligo di adempiere ad alcune disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro poste a suo carico ad un altro soggetto il quale, in risposta alla prima parte del quesito, si assume la piena responsabilità di rispettarli. La nomina invece è un atto con il quale il datore di lavoro incarica un soggetto di svolgere dei compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro il cui mancato assolvimento, nel caso di un procedimento giudiziario avviato per il verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale di un lavoratore, può costituire una colpa per incapacità. Nell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare, una delega è quella che il datore di lavoro conferisce ad altro soggetto con l’art. 16 e una nomina è quella con la quale lo stesso datore di lavoro affida al responsabile del servizio di prevenzione e protezione l’assolvimento dei compiti elencati nell’art. 33 dello stesso decreto legislativo.
L’istituto della delega di funzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è stato introdotto e regolamentato appunto dal legislatore con il comma 1 dell’art. 16 del citato D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”,
articolo che, come è facile osservare, ha fissato nell’introdurre la delega anche delle precise condizioni mancando le quali la delega stessa viene definita in gergo tecnico imperfetta e non ha quindi alcuna validità. L’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 ha però posto dei limiti alla delega avendo stabilito che:
“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28”;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è il soggetto che dirige e coordina il servizio di prevenzione e protezione che il datore di lavoro ha istituito presso la propria azienda, servizio che, alla luce di quanto indicato nell’art. 33 comma 1 del medesimo D. Lgs., deve provvedere:
“a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36”.
Si fa notare che il servizio di prevenzione e protezione, alla luce di quanto indicato nel comma 3 dello stesso articolo 33, “
è utilizzato dal datore di lavoro” per cui è chiaro che il RSPP è quindi sostanzialmente un consulente del datore di lavoro che collabora con lo stesso e lo supporta nel risolvere le problematiche in materia di salute e di sicurezza sul lavoro esistenti in azienda. Normalmente, specie nel caso di aziende di grandi dimensioni, così come è quella di cui al quesito che si riscontra, il RSPP è coadiuvato, per svolgere i suoi compiti, da uno o più addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) che devono essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di capacità e professionalità richiesti dall’articolo 32 dello stesso decreto legislativo.
Articolo tratto da puntosicuro.it