21.06.2019
Cassazione: il patteggiamento in sede penale prova la responsabilità del datore in ordine all’infortunio occorso al lavoratore
Con l'ordinanza n.3643 del 07/02/2019, la Cassazione afferma che, in caso di infortunio sul lavoro, la sentenza di patteggiamento intervenuta in sede penale vale quale elemento di prova, della responsabilità datoriale, nel processo civile teso all’ottenimento del risarcimento del danno conseguente al sinistro.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere il risarcimento del danno cagionato dall’infortunio occorsogli a causa della caduta dal cestello agganciato al braccio di una gru mentre stava eseguendo lavori di potatura di un’alta siepe.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingono la predetta domanda, sostenendo che la responsabilità del datore circa la causazione dell’infortunio non poteva basarsi unicamente sulla sentenza di patteggiamento giunta in sede penale, non essendo ravvisabili presunzioni gravi, precise e concordanti che i fatti si fossero svolti secondo la dinamica prospettata dal dipendente.
L’ordinanza
La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento probatorio per il giudice civile, dal momento che la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato.
Per la sentenza, ne consegue che il giudice di merito, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Su tali presupposti, la Suprema Corte, ritenendo che la richiesta di patteggiamento avanzata in sede penale dal datore di lavoro per il medesimo sinistro costituisse un indiscutibile elemento di prova circa la responsabilità del medesimo, accoglie il ricorso presentato dal lavoratore infortunatosi.