News

18.06.2019

Nessuna prescrizione del reato se il datore non adempie alla formazione dopo l’infortunio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26271 pubblicata il 14 giugno 2019, afferma che non si può invocare l’estinzione del reato se il datore di lavoro, inadempiente sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, non si attiva per regolarizzare il difetto di informativa ai dipendenti.
L’omissione sulla formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro è un reato permanente che si estingue solo con l’adempimento e la fine del rapporto. Pertanto, il datore di lavoro che non ottempera all’obbligo formativo dopo l’infortunio del dipendente non può beneficiare del decorso del tempo: il reato non si estingue finché il datore non si mettere in regola e a nulla rileva che l’infortunato non rientrerà sul posto di lavoro.