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19.02.2018

Si esprime ancora una volta la Corte di Cassazione in questa sentenza sul soggetto destinatario degli obblighi di prevenzione degli infortuni in una società di capitali e quindi su chi nell’ambito della stessa è responsabile nel caso dell’infortunio di un lavoratore dipendente legato a carenze di misure di sicurezza e con violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nelle società di capitali, ha infatti ribadito la suprema Corte, gli obblighi di prevenzione degli infortuni posti a carico del datore di lavoro, in coerenza con i principi già affermati dalla stessa Corte, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione salvo la presenza di una delega, validamente conferita, della posizione di garanzia.


 

Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione

La Corte d'appello ha confermata la sentenza del Tribunale, con la quale la legale rappresentante di una ditta di trasporti era stata condannata per il reato di cui all'art. 590 comma 1, 2 e 3 cod.pen., in relazione all'art. 71 comma 3 dell’allegato VI, punto 3.1.6, del D. Lgs n. 81/2008. Era stato contestato all’imputata, nella sua qualità oltre che di legale rappresentante, di datore di lavoro e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta di trasporti, di avere cagionato a un lavoratore dipendente delle lesioni per colpa generica e specifica (consistita nella violazione della norma sopraindicata), consentendo che lo stesso, a bordo di una motrice dotata di gru e nel corso dello svolgimento di alcune operazioni di scarico di tubazioni in acciaio, svolgesse l'attività lavorativa senza adottare adeguate misure tecniche ed organizzative per inidoneità degli accessori di sollevamento in dotazione in funzione del carico da movimentare e delle altre condizioni in cui l'attività lavorativa si era svolta.

 

L'imputata ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore formulando alcune motivazioni. In particolare la stessa ha dedotto un vizio della motivazione in ordine alla posizione di garanzia da essa rivestita, avendo la Corte d'appello confuso il ruolo di "responsabile tecnico", figura avulsa dalla materia infortunistica, con quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Tribunale, secondo la ricorrente, non avrebbe ravvisato una sua posizione di garanzia quale componente del consiglio di amministrazione ma per un ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il quale non vi era stata una formale investitura. Comunque, ha aggiunto, non era stato dimostrato che avesse omesso colposamente di segnalare una situazione critica nota impedendo al datore di lavoro di attivarsi per assumere le necessarie precauzioni.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile. La stessa Corte ha fatto osservare in particolare, con riferimento alla posizione di garanzia assunta dall'imputata, che la Corte di merito, rispondendo alle censure svolte dall'appellante, aveva ritenuto che la documentazione acquisita (visura camerale allegata dalla difesa) confermasse come, alla data dell'infortunio, la stessa fosse, non solo consigliere del consiglio di amministrazione della società e datore di lavoro, ma anche consigliere delegato e responsabile tecnico, e aveva sottolineato altresì che aveva sottoscritto il documento di valutazione dei rischi della cui idoneità si era discusso. Da tale complessa condizione soggettiva, quindi, la Corte territoriale ha tratto l'esistenza di una specifica posizione di garanzia alla quale aveva ricondotto il dovere di vigilanza violato e, ancor prima, l'obbligo di imposizione di regole prudenziali orientative dei comportamenti dei lavoratori, in relazione ai presidi specifici a tutela della loro sicurezza, riportate nella imputazione.

 

In conclusione il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è stato ritenuto dalla Corte suprema del tutto coerente con i principi, anche di recente affermati dalla stessa, secondo cui “nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia”.

 

Per l’inammissibilità del ricorso, infine, la Corte di Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, della somma di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende.

 

Gerardo Porreca

 

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 48285 del 19 ottobre 2017 (u.p. 26 settembre 2017) - Pres. Ciampi – Est. Cappello – P.M. Cardia - Ric. P.A. – Nelle società di capitali gli obblighi di prevenzione infortuni posti a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione salvo il conferimento di una valida delega della posizione di garanzia.



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Articolo tratto da puntosicuro.it