20.01.2020
Firenze, 15 Gen – Se il D.Lgs. 81/2008 può considerarsi “un punto di approdo di un lungo percorso, articolato e tempestoso, che ha interessato l’alluvionale normativa in tema di salute e sicurezza nel nostro Paese”, tale punto di approdo non è fermo, ma è “costantemente in discussione. Oggetto di innumerevoli modifiche, di tante attuazioni, ma anche di molte inattuazioni”.
A ricordarlo e a tracciare un bilancio del Testo Unico (o meglio “Unico Testo normativo”) con particolare riferimento al ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è un intervento che è stato presentato al convegno “A 10 anni dal DLgs 81/08: RLS....che fare? Ruolo, prerogative, diritti e timori” che, organizzato dalla Regione Toscana, si è tenuto il 4 dicembre 2018, e i cui atti sono stati pubblicati nel Bollettino informativo n.1/2019 “ Toscana RLS”.
Un convegno che benché non recente - fa ancora riferimento al decennale del D.Lgs. 81/2008 - presenta molte interessanti riflessioni sia sul Testo Unico, sia sulla figura degli RLS.
Gli argomenti trattati nell’articolo:
A fornire un bilancio del Testo Unico in riferimento al ruolo degli RLS è l’intervento “La figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza a dieci anni dal Testo Unico tra attuazioni, inattuazioni e possibili sviluppi”, a cura di Angelo Delogu ( Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Membro dell'Osservatorio Olympus).
Riguardo, più in generale alla rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori, il relatore indica che gli aspetti collettivi della sicurezza “si collegano tradizionalmente all’art. 9” dello Statuto dei lavoratori ( legge 20 maggio 1970, n. 300), una norma che “ha proiettato su di un piano collettivo l’interesse alla sicurezza, in precedenza riconosciuto sul piano individuale” [1].
La norma prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, “hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica”. Si ricorda, in ogni caso, che l’articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. 81/2008 “dovrebbe eliminare i residui spazi di operatività dell’art. 9”. E sebbene il D.Lgs. 81/2008 “non abbia abrogato esplicitamente l’art. 9, esso può tuttavia ritenersi ormai superato ex art. 304” del Testo Unico.
Si sottolinea poi che assume un ruolo importante quanto indicato riguardo alla definizione e alla elezione o designazione del RLS che “deve avvenire in tutte le aziende, o unità produttive”. Si segnala che l’ampliamento della nozione di lavoratore all’interno del D.Lgs. 81/2008 “si riverbera anche sul piano dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RLS. Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti vi sarà un’elezione diretta da parte dei lavoratori, o l’individuazione per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. In quelle di dimensioni maggiori, invece, vi sarà la designazione nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in loro assenza, l’elezione da parte dei lavoratori. Con ciò si conferma sostanzialmente la disciplina previgente, rispetto alla quale era emerso che nelle aziende più piccole si privilegia la volontà diretta dei lavoratori, in quelle più grandi il collegamento con le organizzazioni sindacali”.
L’intervento si sofferma poi sul termine “designazione”, utilizzato dalla norma, e sulla funzione del Rappresentante territoriale per la sicurezza (RTLS) che “esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (artt. 47 e 48, D.Lgs. 81/08)”. Il D.Lgs. 81/2008 “per specifici contesti produttivi particolarmente complessi, in cui vi è compresenza di più imprese o cantieri, ha poi introdotto la figura del RLS di sito produttivo (art. 49)”.
Si indica che in relazione alla figura del RLS “permangono alcune incertezze, legate ad una serie di problemi, tra cui la natura della rappresentanza (che appare comunque necessaria), l’ambito di riconoscimento del RLS, le sue modalità costitutive (rispetto a cui svolge un ruolo essenziale la contrattazione collettiva), le sue prerogative e le tutele che gli sono assicurate”.
Il RLS è stato definito come ‘l’anello di congiunzione tra base e vertice aziendale’ [2], rappresentando, come «‘soggetto esponenziale’ degli interessi dei lavoratori» [3], il vero cardine della politica partecipativa della sicurezza [4].
Il D.Lgs. 81/2008 gli riconosce “funzioni consultive e propositive in materia preventiva, poteri di controllo, segnalazione e ricorso, ma non poteri decisionali (art. 50)” [5].
In altri termini, in ottica partecipativa – continua il relatore – “il RLS deve essere sentito in merito alle cautele da adottare, controlla e fa proposte sulla strategia preventiva aziendale, ma i suoi pareri non sono vincolanti. Di conseguenza le decisioni finali saranno sempre prese dal datore di lavoro e su di lui ricade la relativa responsabilità” [6].
Si ricorda poi che l’RLS ha fra l’altro “il diritto di richiedere e di ricevere tempestivamente (dal datore di lavoro), per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico, che può essere tuttavia consultato esclusivamente in azienda. Il RLS deve altresì disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, non potendo subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività, a lui applicandosi le tutele legislative delle rappresentanze sindacali” [7].
A questo proposito e in ragione della sua funzione, “il RSL non può considerarsi, quindi, soggetto passivo del dovere di tutela delle condizioni di lavoro, tant’è vero che a suo carico non si prevedono sanzioni penali e amministrative. Cosicché la dottrina ha rilevato come le responsabilità del RLS «altro non sono che responsabilità morali» [8] poiché, in una ricostruzione in chiave penalistica, va posto in luce come il RLS non sia in possesso di c.d. poteri impeditivi degli eventi dannosi, perciò non sorge in capo ad esso una posizione di garanzia” [9].
Tuttavia “ciò non significa che il RSL non risponda mai di un infortunio o di una malattia professionale. In base ai princìpi generali, infatti, gli si potrà attribuire una corresponsabilità, qualora abbia concorso con il suo comportamento alla causazione dell’evento, ad esempio, venendo meno alla segnalazione dei pericoli riscontrati” [10].
È bene ricordare che il RSL non va mai confuso con il preposto”, che ha l’obbligo di “garantire il rispetto della normativa antinfortunistica attraverso il suo potere gerarchico e di vigilanza” [11]. E un problema, non risolto dal D.Lgs. 81/2008, è “se i due ruoli siano cumulabili nella stessa persona. La dottrina tende a esprimersi in senso negativo”.
Concludiamo, infine, riprendendo dall’intervento alcune indicazioni sulle “in-attuazioni in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza”.
Si indica che diverse norme del TU “riservano alla contrattazione collettiva un’ampia delega, volta alla disciplina delle modalità di designazione o elezione, nonché di esercizio delle funzioni delle varie tipologie di RLS (artt. 47, c. 5; 48, c. 2 e 50, c. 3), alle stesse fonti è affidato il compito di individuare le relative attività formative (art. 37, c. 11). Agli accordi collettivi è affidata anche la costituzione e la regolamentazione degli Organismi paritetici (artt. 2, c. 1, lett. ee) e 51)”. Ma le organizzazioni sindacali e datoriali “hanno attuato con alterne fortune tali deleghe, come è avvenuto, ad es., con l’accordo del 31 gennaio 2012 nel settore servizi e studi professionali; oppure con l’Accordo interconfederale 20 settembre 2011 tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori indicazioni su varie altre (in) attuazioni del D.Lgs. 81/2008, criticità che mostrano come il processo di attuazione del Testo Unico sia stato in questi anni “lento e tortuoso” rischiando di “compromettere il pieno dispiegarsi dell’efficacia preventiva di tale strumento normativo”.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Atti del convegno regionale RLS “ A 10 anni dal DLgs 81/08: RLS....che fare? Ruolo, prerogative, diritti e timori”, pubblicati in “Toscana Rls” n.1/2019, Bollettino della rete regionale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (formato PDF, 4.48 MB).
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità degli RLS
[1] Cfr. P. PASCUCCI, Sub art. 9, in Dir. lav. merc., 2010, p. 3 e ss.
[2] T. VITARELLI, Delega di funzioni e responsabilità penale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 167; C. BERNASCONI, Gli altri garanti.., op. cit., p. 87.
[3] P. CAMPANELLA, I rappresentanti…, op. cit., p. 479.
[4] P. MASCIOCCHI, Sicurezza sul lavoro…, op. cit., p. 412.
[5] Cfr. T. VITARELLI, Delega di funzioni..., op. cit., pp. 167-168; C. BERNASCONI, Gli altri garanti…, op. cit., pp. 87-88, concorda che le sue funzioni siano essenzialmente consultive.
[6] Cfr. M. LAI, La partecipazione…, op. cit., p. 294.
[7] Sull’ampiezza del diritto di critica riconosciuto al RLS, cfr. Trib. Roma 16.12.2009, in Dir. relaz. ind., 2010, 482. Cfr. Trib. Pordenone 11.2.2013, n. 16, in DeJure, secondo cui il RLS non può subire conseguenze sul piano disciplinare a causa dello svolgimento della sua attività.
[8] Cfr. P. MASCIOCCHI, Sicurezza sul lavoro …, op. cit., p. 416.,
[9] T. VITARELLI, Delega di funzioni..., op. cit., pp. 167-168
[10] Cfr. G. LAGEARD, M. GEBBIA, I soggetti…, op. cit., p. 170; T. VITARELLI, Delega di funzioni..., op. cit., pp. 167-168; P. MASCIOCCHI, Sicurezza sul lavoro …, op. cit., p. 416.
[11] Cfr. M. LAI, La partecipazione…, op. cit., p. 296; P. MASCIOCCHI, Sicurezza sul lavoro …, op. cit., p. 416