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28.02.2018

Quesito

Con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori dipendenti di un’azienda può impartire la stessa, alla luce delle disposizioni vigenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della azienda e può quest’ultimo rilasciare direttamente ai lavoratori l’attestato di formazione e di superamento della verifica finale di apprendimento?

 

Risposta

I quesiti sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tengono banco, così come ama dire lo scrivente, e ciò è indice sì che viene rivolta una sempre maggiore attenzione alla formazione degli operatori di sicurezza, come del resto è giusto che sia considerata la sua importanza per porre in essere una efficace azione di prevenzione nei luoghi di lavoro, ma anche che le disposizioni di legge e le indicazioni fornite dagli accordi e dai regolamenti ai quali bisogna fare riferimento per essere in regola non brillano certo di chiarezza e non sempre sono bene coordinate fra di loro. Questa volta il quesito perviene dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una azienda che chiede se, alla luce delle norme vigenti, può formare i lavoratori dell’azienda presso la quale svolge la propria attività di RSPP e se può rilasciare altresì direttamente ai lavoratori stessi il relativo attestato di formazione e di superamento della verifica finale di apprendimento.

 

Per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro bisogna fare riferimento sempre all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 rep. n. 221 e richiamare più in particolare le indicazioni fornite dall’Accordo stesso in merito ai requisiti dei docenti destinati alla formazione dei lavoratori e quelle sul rilascio degli attestati di formazione. Con riferimento ai requisiti che devono possedere i formatori dei lavoratori si richiama quanto l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha indicato nel punto 1 secondo il quale:

 

“1. in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro”.

 

(…)

 

 

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Articolo tratto da puntosicuro.it