08.10.2018
La modifica prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri, in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori.
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
Art. 26 Monitoraggio dei cantieri 1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto». |
Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
RFG