06.06.2018
Sono molti i fattori di rischio di cui tener conto nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili(PLE): dai rischi di rovesciamento/ribaltamento all’investimento di persone, dalla caduta dall’alto ai rischi di compressioni, urti e schiacciamento, dalla caduta dei materiali ai rischi elettrici e ai rischi interferenziali.
Con tutti questi pericoli per l’incolumità dei lavoratori è importante poter fare sempre riferimento a idonee procedure per lavorare in sicurezza. E per avere specifiche informazioni sulla prevenzione degli infortuni nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro, il nostro giornale torna a focalizzare l’attenzione su un documento che in questi anni ha fornito buone prassi lavorative correlate all’utilizzo di questa diffusa attrezzatura di lavoro.
Stiamo parlando della “Linea guida. Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (cantieri temporanei e mobili)” approvata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 6551 dell’8 luglio 2014 e presentata dal nostro giornale nell’articolo “ Linee guida per l’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili”.
Nel documento della Regione Lombardia, oltre a indicare le misure generali o specifiche per la sicurezza de lavoratori, un capitolo è dedicato al tema dello sbarco in quota.
Si indica che la piattaforma di lavoro elevabile è “una macchina generalmente progettata per il solo sollevamento di persone a quote diverse, allo scopo di effettuare lavori di manutenzione, costruzione o altro dall'interno della piattaforma stessa; pertanto, essa non è destinata al trasferimento di lavoratori tra livelli diversi o per lo sbarco uscendo dalla piattaforma di lavoro in quota”. E la possibilità di sbarcare in quota da una piattaforma di lavoroelevabile non rientra tra le modalità di utilizzo, per le quali la norma armonizzata UNI EN 280 conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle ‘Direttive Macchine’ (DPR 459/96 e D.Lgs. 17/2010), in quanto detta norma non contempla i rischi derivanti da "accessi o uscite dalla piattaforma di lavoro da livelli diversi”. E la stessa norma – continua il documento – “prevede che per l' utilizzo della PLE con metodi o condizioni di lavoro particolari, che non rientrino in quelli specificati dal fabbricante, l'utilizzatore deve ottenere l'approvazione del fabbricante stesso con delle linee guida specifiche”. Inoltre alcuni fabbricanti di piattaforme “prevedono tra le modalità di utilizzo la possibilità di effettuare lo sbarco in quota dalla piattaforma; a tale scopo forniscono una procedura puntuale con gli elementi minimali per garantire il rispetto delle norme in vigore in materia di lavoro in quota”.
Le linee guida, oltre a riportare i diversi “regimi di immissione sul mercato di piattaforme di lavoro elevabili”, indica che per un possibile utilizzo delle PLE per lo sbarco in quota, “la consultazione del libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchina, consente di definire le seguenti situazioni:
In ogni caso l'utilizzo di PLE per attività che prevedono lo sbarco in quota “non costituisce prassi ordinaria per l'esecuzione di lavori in elevazione, bensì costituisce una modalità di lavoro ammissibile solo per l'esecuzione di interventi di riparazione, manutenzione, ecc. che abbiano durata limitata nel tempo (non superiore a una giornata)”.
Inoltre la possibilità di sbarco e reimbarco da posizioni diverse da quella di partenza “deve essere oggetto di una rigorosa e specifica valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, che possibilmente deve coinvolgere il costruttore della PLE, che tenga conto delle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura, delle condizioni del cantiere e della natura delle operazioni da svolgere”. E tale valutazione dei rischi deve considerare in particolare i seguenti fattori:
E dunque all'esito della valutazione dei rischi “devono essere adottate misure tecniche e/o organizzative idonee a ridurre i rischi a livelli accettabili, redigendo una procedura operativa di sicurezza, da adottarsi da parte degli operatori sotto la supervisione di un preposto”.
In particolare:
Rimandiamo alla lettura integrale del documento, che si sofferma anche sul punto di ancoraggio della piattaforma e sulla scelta della PLE, e presentiamo alcune brevi indicazioni sui dispositivi di protezione individuale per il lavoro in quota su piattaforme di lavoro elevabili.
Il documento segnala che la valutazione del rischio associato all'uso delle PLE “mette in evidenza che, escludendo i rischi generati dalle condizioni ambientali, dallo stato e dal posizionamento della macchina, il maggior pericolo è la proiezione, con successiva caduta, dal ‘basso verso l'alto’ dovuta all'effetto ‘catapulta’ o ‘canna da pesca’”. E si consiglia per le PLE a braccio articolato “l'integrazione nel sistema anticaduta per la trattenuta del corpo di un elemento di dissipazione di energia, al fine di mitigare gli effetti lesivi sulla persona, sia per quanto attiene le strutture osteoarticolari che per quanto attiene gli organi ‘molli’ contenuti in strutture rigide, quali il tessuto celebrale e gli organi retrosternali”.
Segnalando che il documento per ogni dispositivo anticaduta fornisce anche la certificazione tecnica necessaria (il documento è del 2014), vediamo il sistema anticaduta (a trattenuta del corpo) per PLE a sviluppo verticale:
Infine per il sistema anticaduta (a trattenuta del corpo) per PLE a braccio articolato, il cordino anticaduta regolabile deve essere sostituto “da uno dei sistemi di seguito riportati:
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
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