31.01.2018
Visite di controllo e sanzioni disciplinari
Solo l'Inps è competente per la visita di controllo per gli infortuni sul lavoro, che sono previste dall'ordinamento giuridico, art. 5 legge 300/1970.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25650 del 27 ottobre 2017 ha affermato che le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della l. n. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia.
Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a visita medica deve comunque essere valutato secondo i canoni di correttezza e buona fede che sottendono il rapporto di lavoro.
Infortuni sul lavoro e visita medica di controllo
La sentenza della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2017 ha riaffermato la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio. Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia.
Viene così completamente ribaltata la prassi regolamentare adottata dall'Inps la quale fino a novembre 2017 affermava di non poter effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale. L'INPS affermava, richiamando erroneamente l’ art. 12 della legge n° 67/1988 sulle competenze esclusive dell’INAIL, di non poter interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica.
Dunque l'INPS fino a novembre 2017 riteneva che il suo medico fiscale che effettua una visita medica di controllo ad un lavoratore in infortunio, non poteva effettuare la visita di controllo, ma doveva limitarsi a redigere il verbale attestante la circostanza. Il senso logico di questo ragionamento appare già di per se piuttosto evanescente, e per fortuna è intervenuta la Corte suprema a mettere ordine a questa confusione concettuale ed evidente errore giuridico dell'INPS.
In base a queste regole dell'INPS sembrerebbe che il lavoratore infortunato non sia obbligato a rendersi in reperibilità per le eventuali visite fiscali.
Ma va notato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15773/2002 aveva stabilito che l’INPS ha l'obbligo di attivare su richiesta del datore di lavoro l'esecuzione di visite fiscali di controllo a domicilio anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.
Dunque il datore di lavoro può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica del l’effettivo stato di salute del lavoratore per il quale sia prevista una indennità temporanea, per tutto l’arco della durata dell’infortunio e fino alla sua completa guarigione clinica.
Dunque sia in caso di assenza dal lavoro per malattia, sia per inabilità temporanea al lavoro a seguito di infortunio denunciato come tale, i medici iscritti nelle liste speciali dell’INPS interverranno su richiesta del datore di lavoro.
Dunque la Corte di Cassazione del 27 ottobre 2017 ha ribadito la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio, confutando l'illegittimo regolamento dell'INPS che ne negava la possibilità.
Nel caso di specie l'Azienda Municipale Ambiente (A.M.A.) aveva sanzionato in via disciplinare un proprio dipendente perché questi, durante un periodo di inabilità determinato da un infortunio sul lavoro, si era rifiutato di sottoporsi a visita medica di controllo domiciliare richiesta dal datore di lavoro.
Il tribunale di Roma aveva dato ragione al ricorso del lavoratore, e la sentenza del 14/02/2008 aveva annullato la sanzione disciplinare aziendale per violazione del principio di proporzionalità.
Successivamente la Corte di Appello di Roma con sentenza dell'1.4-9.5.2011 nr. 2948/2011 respingeva l'appello di A.M.A., confermando la sentenza di primo grado, osservando che il datore di lavoro non aveva alcun diritto di far sottoporre il dipendente a visita domiciliare di controllo da parte dell'INPS in conformità all’articolo 5 della legge 300/1970, secondo il quale il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro solo a mezzo dei servizi ispettivi competenti, nel caso specifico (apoditticamente) l’INAIL, secondo il giudice d'Appello. Non poteva perciò rappresentare illecito disciplinare il rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla visita di controllo.
L’Azienda Municipale ricorreva per cassazione contro la sentenza, deducendo che e ai sensi dell'art. 360 nr. 3 del codice di procedura civile, vi era stata nella sentenza d'appello la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co.2 L. 300 /1970 in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 del codice civile, e sostenendo (correttamente e in conformità all'ordinamento giuridico vigente) che dalla norma di cui all'art. 5 co.2 della legge 300/1970 emerge il diritto del datore di lavoro al controllo della assenze anche in caso di infermità dipendente da infortunio sul lavoro, con competenza anche in tal caso dell'INPS.
La Cassazione accoglieva il ricorso deducendo quanto segue.
L'art. 5 della legge 300/1970 stabilisce che il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
Come già affermato dalla stessa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2002, n. 15773) la norma dell'articolo 5 L. 300/1970 riguarda anche l'ipotesi in cui l'infermità dipenda da infortunio sul lavoro.
Difatti ai sensi di detto articolo: «Art. 5. Accertamenti sanitari.
1. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
2. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.» Questi può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore non solo in caso di comunicazione di malattia ma anche di denunzia di un infortunio sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l’arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica.
Non ha invece fondamento l’attribuzione all'INAIL della competenza ad eseguire le visite di controllo a domicilio richieste dal datore di lavoro.
La sentenza impugnata nell'individuare nell'INAIL l'ente competente ad effettuare le visite di controllo costituisce una palese violazione dell'art.5 L. 300/1970.
Come afferma la sentenza che si commenta: “Questi può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore non solo in caso di comunicazione di malattia ma anche di denunzia di un infortunio sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l’arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica. La sentenza impugnata nell’individuare nell’INAIL l’ente competente ad effettuare le visite di controllo ha violato l’art. 5 L. 300/1970, come integrato dalla normativa qui richiamata”.
E “la sentenza deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà nella decisione al seguente principio di diritto: ‘le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 3 00/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia’”.
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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