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26.11.2018

Per comprendere l’importanza della segnaletica di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere sufficiente ricordare che alla segnaletica è dedicato non solo l’intero Titolo V ma anche diversi allegati (da XXIV a XXXII ) del D.Lgs. 81/2008. E, infatti, conoscere il significato dei vari segnali è un modo per tutelare la propria incolumità.

Tale segnaletica “fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, tramite un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. L’obiettivo è quello di “attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione l’attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul posto di lavoro”.

 

A ricordarlo e a fornire alcune utili informazioni sulla segnaletica di sicurezza è il recente aggiornamento di un opuscolo prodotto dalla Contarp dell’ Inail, dal titolo “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”. Un documento accompagnato anche da una serie di schede informative, raccolte nel documento “Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, sulle corrette modalità di gestione delle sostanze pericolose.


 

La segnaletica di salute e sicurezza

Nel documento - a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - si indica che la segnaletica di salute e sicurezza costituisce “parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro e con mezzi tecnici di protezione collettiva”.

 

Si segnala poi che tale segnaletica per essere efficace “deve fornire ai lavoratori un messaggio rapido e facilmente interpretabile”. E a tale scopo “occorre che vengano osservate alcune semplici regole:

  • evitare la disposizione ravvicinata di un numero di cartelli eccessivo;
  • non utilizzare contemporaneamente segnali che possono generare confusione tra di loro (es. segnali contradditori);
  • rendere visibile la segnaletica da tutte le posizioni ritenute critiche rispetto al messaggio che si intende fornire”.

 

Riprendiamo dal documento Inail una tabella che presenta le principali tipologie di segnali previsti dal Titolo V e dagli allegati da XXIV a XXXII del d.lgs. 81/2008:

 

 

La segnaletica e il rischio chimico

La pubblicazione Inail indica poi che ai sensi dell’art. 227 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 “i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi vanno contrassegnati da segnali di sicurezza e, qualora non lo siano, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili”.

 

Si ricorda poi che il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele” -  ha apportato “diverse modifiche all’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) e all’allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) del d.lgs. 81/2008”.

 

Ad esempio con la lettera h) dell’art. 1 del D.Lgs. 39/2016 è indicato che “all’allegato XXV nella sezione 3.2 è cancellato il cartello di avvertimento ‘sostanze nocive o irritanti’, con l’aggiunta di una nota con la quale si specifica che il cartello di avvertimento non debba essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, eccezione fatta per i casi in cui lo stesso cartello venga utilizzato, conformemente a quanto riportato nella sezione, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”.

E, analogamente, alla lettera i) dell’art. 1 dello stesso decreto sono riportati i cambiamenti nelle sezioni dell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008, “ad esempio la sezione 1, inerente la classificazione e l’etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, e la sezione 5, inerente i cartelli di avvertimento delle aree, locali o settori utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose”.

 

In particolare la sezione I dell’allegato XXVI del d.lgs. 81/2008 “viene completamente sostituita dalla seguente: ‘1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 (nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. L’etichettatura di cui al primo comma può essere:

  • sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
  • completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose’”.

 

Invece per la nuova sezione 5 è riportato: ‘Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato 25 XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio”. 

 

Segnaletica e schede informative

Riprendiamo, infine, alcune indicazioni e istruzioni, sul tema della segnaletica, contenute nel documento “Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso” e rivolte direttamente ai lavoratori:

  • “Impara il significato dei segnali di sicurezza. Aiutano ad evitare di correre rischi.
  • Osserva la segnaletica di sicurezza. Quello che dice rende il tuo lavoro più sicuro.
  • Fai attenzione ai segnali di sicurezza sulle condutture che trasportano sostanze pericolose”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci (Contarp), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 5.93 MB)

“ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, schede informative (formato PDF, 1.92 MB)

 

 

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Articolo tratto da puntosicuro.it