26.11.2018
Per comprendere l’importanza della segnaletica di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere sufficiente ricordare che alla segnaletica è dedicato non solo l’intero Titolo V ma anche diversi allegati (da XXIV a XXXII ) del D.Lgs. 81/2008. E, infatti, conoscere il significato dei vari segnali è un modo per tutelare la propria incolumità.
Tale segnaletica “fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, tramite un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. L’obiettivo è quello di “attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione l’attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul posto di lavoro”.
A ricordarlo e a fornire alcune utili informazioni sulla segnaletica di sicurezza è il recente aggiornamento di un opuscolo prodotto dalla Contarp dell’ Inail, dal titolo “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”. Un documento accompagnato anche da una serie di schede informative, raccolte nel documento “Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, sulle corrette modalità di gestione delle sostanze pericolose.
Nel documento - a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - si indica che la segnaletica di salute e sicurezza costituisce “parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro e con mezzi tecnici di protezione collettiva”.
Si segnala poi che tale segnaletica per essere efficace “deve fornire ai lavoratori un messaggio rapido e facilmente interpretabile”. E a tale scopo “occorre che vengano osservate alcune semplici regole:
Riprendiamo dal documento Inail una tabella che presenta le principali tipologie di segnali previsti dal Titolo V e dagli allegati da XXIV a XXXII del d.lgs. 81/2008:
La pubblicazione Inail indica poi che ai sensi dell’art. 227 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 “i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi vanno contrassegnati da segnali di sicurezza e, qualora non lo siano, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili”.
Si ricorda poi che il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele” - ha apportato “diverse modifiche all’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) e all’allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) del d.lgs. 81/2008”.
Ad esempio con la lettera h) dell’art. 1 del D.Lgs. 39/2016 è indicato che “all’allegato XXV nella sezione 3.2 è cancellato il cartello di avvertimento ‘sostanze nocive o irritanti’, con l’aggiunta di una nota con la quale si specifica che il cartello di avvertimento non debba essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, eccezione fatta per i casi in cui lo stesso cartello venga utilizzato, conformemente a quanto riportato nella sezione, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”.
E, analogamente, alla lettera i) dell’art. 1 dello stesso decreto sono riportati i cambiamenti nelle sezioni dell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008, “ad esempio la sezione 1, inerente la classificazione e l’etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, e la sezione 5, inerente i cartelli di avvertimento delle aree, locali o settori utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose”.
In particolare la sezione I dell’allegato XXVI del d.lgs. 81/2008 “viene completamente sostituita dalla seguente: ‘1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 (nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
Invece per la nuova sezione 5 è riportato: ‘Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato 25 XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio”.
Riprendiamo, infine, alcune indicazioni e istruzioni, sul tema della segnaletica, contenute nel documento “Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso” e rivolte direttamente ai lavoratori:
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci (Contarp), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 5.93 MB)
“ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, schede informative (formato PDF, 1.92 MB)
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