21.05.2019
Nelle attività soggette ad affollamento e in tutti i luoghi di lavoro, la disponibilità di un impianto d’illuminazione di sicurezza, realizzato a regola d’arte, rappresenta un presidio fondamentale per tutelare la salvezza degli occupanti e la sicurezza dei soccorritori in caso di emergenza. E’ naturale, infatti, partire dalla constatazione che in caso di accadimento di un evento critico (ci si riferisce prioritariamente all’incendio ma un discorso analogo potrebbe valere per altre emergenze quali terremoti, alluvioni, ecc.) l’alimentazione elettrica ordinaria sia non operativa, o perché danneggiata direttamente dall’evento o perché opportunamente disattivata dagli addetti alle squadre di soccorso tramite l’interruttore generale.
In tale circostanza vi è serio pericolo per l’incolumità delle persone, già disorientate per quanto accaduto, anche perché non c’è niente che possa generare il panico come il buio improvviso in presenza di un pericolo.
La norma UNI EN 1838:2013 inerente “Illuminazione di emergenza” si applica ai sistemi di illuminazione degli edifici destinati all’accesso di lavoratori o di pubblico.
L’illuminazione di sicurezza è, insieme con l’ illuminazione di riserva, parte della cosiddetta “illuminazione di emergenza”. Mentre però l’illuminazione di riserva, essendo deputata a consentire la continuità dell’attività, non ha alcun riferimento con la salvaguardia della vita umana, l’illuminazione di sicurezza si prefigge la tutela dell’incolumità delle persone durante l’evacuazione di un locale così come di coloro che sono impegnati a portare a termine un’operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare l’attività. Nell’ambito dell’illuminazione di sicurezza si può allora distinguere tra:
L’illuminazione di sicurezza può essere considerata un aspetto fondamentale della prevenzione incendi, in quanto durante una emergenza è necessario, fra l’altro:
L’illuminazione di sicurezza può essere realizzata con impianti centralizzati e/o singoli apparecchi di illuminazione con alimentazione autonoma; in ogni caso nella progettazione e realizzazione dell’impianto devono essere tenute presenti, in particolare, le seguenti caratteristiche tecniche:
Per le attività disciplinate da regole tecniche di prevenzione incendi, emanate dal Ministero dell’Interno, questi fattori sono generalmente assegnati (nella tabella 1 è riportata una sintesi di quanto disposto sull’argomento da alcune normative antincendio).
Nei luoghi di lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le specifiche norme CEI ad essi applicabili, il D.M. 10 marzo 1998 inerente “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” contempla, tra le misure di sicurezza compensative da prevedere qualora non sia possibile il pieno rispetto dei criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nei diversi allegati, il potenziamento dell'illuminazione di sicurezza.
A tal proposito si ritiene che con il termine generico di potenziamento si possano intendere, in funzione della valutazione del rischio, interventi rivolti a:
Quanto sopra può ottenersi mediante l’introduzione di apparecchi aggiuntivi e/o specificatamente dedicati.
Tabella 1 – Caratteristiche dell’illuminazione di sicurezza per diverse attività
Attività |
Livello di illuminamento |
Autonomia (minuti) |
Tempo di ricarica (ore) |
Tempo di intervento (secondi) |
Attività ricettive turistico-alberghiere (D.M. 9 aprile 1994)
|
5 lux a un metro dal pavimento lungo le vie di uscita |
60 |
12 |
interruzione breve £ 0,5 |
Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) |
5 lux a un metro dal pavimento lungo le vie di uscita e 2 lux negli ambienti accessibili al pubblico |
60 |
12 |
interruzione breve £ 0,5 |
Impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996)
|
5 lux a un metro dal pavimento lungo le vie di uscita |
60 |
12 |
interruzione breve £ 0,5 |
Autorimesse con cap. ³ 300 autoveicoli e autosili (D.M. 1° febbraio 1986)
|
5 lux |
Non specificata |
Non specificato |
Inserimento immediato |
Autorimesse con montauto (Lett. Circ. P1563/4108 sott.28 del 29 agosto 1995) |
5 lux |
30 |
Non specificato |
Non specificato |
Scuole (D.M. 26 agosto 1992) |
5 lux lungo le vie di uscita |
30 |
12 |
|
Metropolitane (D.M. 11 gennaio 1988) |
10 lux in gallerie di stazione (banchine), scale fisse, scale mobili e percorsi protetti |
120 |
Non specificato |
£ 0,5 |
Inoltre le disposizioni inerenti gli edifici di civile abitazione con altezza superiora a 32 metri, e gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre ed a biblioteche ed archivi, prescrivono l’installazione di un impianto di illuminazione di sicurezza lungo le vie di esodo, senza meglio precisare le caratteristiche ed i requisiti prestazionali dello stesso.
Infine per tutti i luoghi di lavoro il DM 10 marzo 1998 stabilisce al punto 3.13 – Illuminazione delle vie di uscita - quanto segue:
“Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete”.
Tra i criteri pratici da seguire nella realizzazione dell’impianto e nel posizionamento degli apparecchi di illuminazione si possono fornire i seguenti suggerimenti:
Naturalmente affinché gli impianti di illuminazione di sicurezza, cui come detto è demandato un compito importante nel quadro generale della gestione dell’emergenza, siano sempre in perfetta efficienza, è necessario che gli stessi siano sottoposti ad interventi di manutenzione ed a verifiche periodiche, a cura del titolare dell’attività, secondo le indicazioni dettate dalla normativa tecnica vigente.
Mario Abate
Dirigente vicario – Comando VVF Milano