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25.05.2018

Nei luoghi di lavoro, come indicato nell’articolo 18 e nell’articolo 43 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Decreto Legislativo n. 81/2008), il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.


 

Inoltre ai sensi del comma 9 dell’articolo 37 del Testo Unico, “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. E riguardo a questi aspetti, fino all’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46 del Testo Unico “continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”.

 

I contenuti dei corsi di formazione antincendio

In attesa del decreto richiesto dall’articolo 46, per comprendere quali siano i contenuti dei corsi di formazione antincendio bisogna fare riferimento al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

 

In particolare l’allegato IX del Decreto raccoglie i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.

Nell’allegato si indica che tali contenuti minimi “devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori”.

L’allegato riporta, a titolo esemplificativo elenchi di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati (corso A, B e C).

 

Ad esempio per le attività a rischio di incendio elevato si indica che la classificazione avviene secondo i criteri di cui all'allegato I del DM 10 marzo 1998 e si riporta, nell’allegato, a titolo esemplificativo un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio.

 

Ad esempio, con riferimento all’allegato IX del decreto del 1998, tra le attività a rischio di incendio elevato bisogna considerare, indipendentemente dalle dimensioni, gli ospedali, le case di cura e case di ricovero per anziani. E anche le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti, gli uffici con oltre 1000 dipendenti, gli alberghi con oltre 200 posti letto e i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

 

I corsi di formazione per gli addetti di tali attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

 

CORSO C): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)

- Principi sulla combustione;

- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;

- le sostanze estinguenti;

- i rischi alle persone ed all'ambiente;

- specifiche misure di prevenzione incendi;

- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;

- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;

- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

- Misure di protezione passiva;

- vie di esodo, compartimentazione, distanziamenti;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- impianti elettrici di sicurezza:

- illuminazione di sicurezza.

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;

- procedure da adottare in caso di allarme;

- modalità di evacuazione;

- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;

- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;

- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;

- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);

- esercitazione sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

 

Nel decreto si ricorda poi che tra le attività a rischio di incendio medio rientrano:

  1. i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  2. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto”.

E la formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

 

CORSO B): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)

- Principi sulla combustione e l'incendio;

- le sostanze estinguenti;

- triangolo della combustione,

- le principali cause di un incendio;

- rischi alle persone in caso di incendio;

- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;

- vie di esodo;

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;

- procedure per l'evacuazione;

- rapporti con i vigili del fuoco;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- illuminazione di emergenza.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;

- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;

- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

 

Riguardo poi alle attività a rischio di incendio basso si indica che “rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme”.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

 

CORSO A): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)

- Principi della combustione;

- prodotti della combustione;

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;

- effetti dell'incendio sull'uomo;

- divieti e limitazioni di esercizio;

- misure comportamentali.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)

- Principali misure di protezione antincendio;

- evacuazione in caso di incendio;

- chiamata dei soccorsi.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

 

 

Ricordiamo inoltre che, come indicato nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e in attesa delle nuove indicazioni del futuro decreto emanato a norma dell’art. 46 del Testo Unico, i corsi di formazione per gli addetti antincendio non sono erogabili in modalità e-learning.

 

I requisiti dei formatori e l’attestato di idoneità tecnica

Rimandando, inoltre, ad un prossimo articolo del nostro giornale, l’approfondimento degli aspetti relativi all’aggiornamento degli addetti, segnaliamo la risposta della la Commissione per gli interpelli (ex art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008) relativa ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui requisiti dei formatori per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso.

 

Nell’ Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 la Commissione fa presente – sempre in attesa delle disposizioni del futuro decreto ex art.46 del Testo Unico – che il DM 10/03/1998 “non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio”.

 

E la Commissione ritiene, in risposta ai quesiti del CNI sull’abilitazione degli ingegneri, “che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”. E la Commissione “ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati”.

 

Questo l’elenco dei luoghi di lavoro riportati nell’allegato X:

 

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

 

 

Segnaliamo poi, come ricordato anche nell’articolo di PuntoSicuro “ VVF: la formazione sulla sicurezza con docenti qualificati”, che i docenti dei corsi antincendio devono anche essere docenti formatori qualificati per la sicurezza, in quanto i corsi antincendio rientrano tra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e quindi i docenti devono avere le stesse caratteristiche previste per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza (con riferimento ai criteri di qualificazione previsti dal decreto del 6 marzo 2013).

 

Riprendiamo, a questo proposito, quanto contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016:

 

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera mbis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014".

(…)

 

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti giuridici relativi alla designazione e alla formazione della squadra antincendio e di gestione delle emergenze, segnaliamo ai nostri lettori un interessante contributo di Anna Guardavilla, dal titolo “ Designazione e formazione della squadra antincendio in giurisprudenza”, che riporta i contenuti di alcune sentenze della Corte di Cassazione sul tema.

 

 

 RP

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

MINISTERO DELL'INTERNO - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 10/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Prot. 37/0018682/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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Articolo tratto da puntosicuro.it