05.10.2020
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020 il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2020 Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. In vigore tra dodici mesi e una volta entrato in vigore abrogherà il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.
Il decreto riguarda l’abilitazione per i seguenti patentini:
“a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore”.
Non riguarda generatori il cui prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonchè i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar.
Il titolo verrà rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente dopo esame indetto con bando e il futuro titolare dovrà essere deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto indica attraverso due allegati i dettagli dei corsi di formazione teorico pratici da frequentare per l’ammissione all’esame e i differenti requisiti formativi e professionali.
La parte pratica del corso sarà valida per una sessione, massimo un anno tra la fine del corso e la domanda di esame. “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore”.
In caso di mancato superamento della prova pratica occorrerà sostenere una sessione pratica supplementare per essere riammesso. Gli esami saranno svolti in mesi e sedi indicati dall’allegato I. “Il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale“.
Info:
Decreto 7 agosto 2020 GU n.242 del 30 settembre 2020
il decreto 7 agosto sul sito Ministero Lavoro Pubblicità legale
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