Invece di chiedere sempre ‘più formazione’ – “come se la formazione in qualsiasi modo svolta fosse risolutiva, a prescindere” - dovremmo occuparci sempre più della “qualità della formazione erogata”.
Abbiamo, insomma, bisogno di una “formazione efficace" come misura di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
A ricordarlo, con queste parole, e a fornire interessanti indicazioni sulla formazione alla sicurezza, è un intervento al seminario “Formazione dei lavoratori, quale ruolo del RLS" organizzato dal “Centro per la cultura della prevenione nei luoghi di lavoro e di vita”,.
Questi gli argomenti trattati:
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La formazione nel D.Lgs 81/2008
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La formazione e la vigilanza
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Quando la formazione non è conforme
La formazione nel D.Lgs. 81/2008
L’intervento “Vigilanza sulla formazione SSL tra norma e realtà”, a cura di Enrica Sgaramella (TdP, Esperta in processi formativi e sviluppo SSL, ATS Città Metropolitana di Milano), si sofferma su molti aspetti, con particolare riferimento alla normativa e alla vigilanza.
L’intervento ricorda, ad esempio e con riferimento all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 81/2008, che la formazione è un ‘processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi’.
Gli obiettivi della formazione di SSL riguardano:
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“competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda;
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competenze per identificare, ridurre e gestire i rischi”.
È poi riportata una parte dell’art. 15 (Misure generali di tutela) del D.Lgs. 81/2008:
(…)
n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
(…)
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
(…)
E si segnala che l’art 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) Co. 2, Lettera f indica esplicitamente la necessità di individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento …
Inoltre l’art. 37, sempre del D.Lgs. 81/2008, indica che il datore di lavoro assicura che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficinete ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, …;
b) rischi riferiti alle mansioni … omissis … caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
La formazione e la vigilanza
Riguardo all’importanza di una formazione che tenga conto delle specifiche mansioni si fa riferimento ad un verbale di prescrizione per infortunio sul lavoro.
Si indica che al datore di lavoro “era stata contestata la formazione (art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/08) a seguito di un infortunio del novembre 2010 di un lavoratore, durante la demolizione di una spalletta in muratura di una porta, nella ristrutturazione di un ristorante”.
L’indagine – continua il relatore – “aveva messo in evidenza la modalità scorretta nella sequenza di demolizione della muratura, il preposto presente, incaricato e formato al ruolo stava lavorando altrove e l’RSPP aveva effettuato diversi incontri formativi”. E se l’infortunato “aveva frequentato nel 2009 la formazione di primo ingresso (8 ore) e diversi altri corsi”, “in alcun corso era stata affrontata la tecnica di demolizione in sicurezza”.
Questi i presupposti per pianificare correttamente la formazione:
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“Individuazione mansioni e ruoli;
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Definizione specifica attività;
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Identificazione dei rischi in relazione all'attività lavorativa, al luogo di lavoro, alle attrezzature impiegate e al ruolo;
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Rispondenza obblighi formativi (lavoratori, preposti, dirigenti, attrezzature, addetti compiti speciali);
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Aggiornamento e mantenimento competenze”…
Sono riportate poi le inosservanze prevalenti in relazione ai datori di lavoro e al D.Lgs. 81/2008:
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“Mancata / inadeguata / insufficiente formazione (base, attrezzature, ponteggi, funi, segnaletica stradale, e-learning, ASIOC, preposti, figure affidataria)
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Attestati illegittimi (attrezzature, ponteggi, funi, RSPP, e-learning) non rilasciati da ‘soggetti normati’
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Mancato aggiornamento”
Queste invece le inosservanze prevalenti relative ai soggetti formatori, docenti, ecc:
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“Falsità materiale commessa dal privato (art. 477, 482 cp)
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Contraffazione di atti pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468 cp)
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Truffa (art. 640 cp)”
Quando la formazione non è conforme
È riportato un caso relativo alle attrezzature di lavoro.
Si indica che “il soggetto formatore S effettuava corsi e rilasciava attestati per la formazione abilitante alla conduzione di PLE pur non essendo accreditato”.
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“La società S non è accreditata (costituita nel 1995) non è soddisfatto il requisito h
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AF: unico docente dichiara nel CV il primo parametro e non documenta il secondo (esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature), pertanto non è soddisfatto il requisito 2.1
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Riferita la partecipazione di ca. 10 lavoratori, pertanto non è soddisfatto il requisito 3.1.1 lett. f) per l’addestramento (1/5)
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Non risulta documentata alcuna valutazione per la teoria e la pratica, non è soddisfatto il requisito 4.1 e 4.2
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Non risulta documentata la metodologia didattica, pertanto non è soddisfatto il requisito 3.3
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La PLE è stata noleggiata dallo stesso datore di lavoro per eseguire il corso in un cantiere dove l’impresa stava lavorando: condizione non conforme al punto 3.1.1. lett. e) e all’allegato I”.
E dunque ai sensi dell’art. 73 c.4 (71 c. 7) D.Lgs. 81/2008 “si è prescritto al DdL di effettuare una nuova formazione. Il soggetto formatore risponde del reato di cui all’art. 477 in combinato disposto con l’art. 482 del codice penale in quanto l’amministratore unico della società ha formato certificati non rispondenti ai requisiti normativi”.
Chiudiamo l’articolo segnalando che l’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche esempi di sofisticazioni degli attestati, indicazioni giurisprudenziali, indicazioni su quando attivare il controllo della formazione. E si sottolinea, in conclusione, che “non basta conoscere il comportamento sicuro da adottare, necessita acquisire la consapevolezza per agire in autonomia di fronte alle diverse situazioni”. E per raggiungere questo obiettivo “è necessario coinvolgere e corresponsabilizzare tutti”: datori di lavoro, lavoratori, RSPP, CSE, RLS, medici competenti, dirigenti e preposti.
Tiziano Menduto
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Articolo tratto da puntosicuro.it