24.09.2019
In presenza di rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro e cioè al contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione ma all’effetto che tale rapporto origina e vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. È questo il principio giuridico più importante che emerge dall’analisi di questa sentenza della Corte di Cassazione, principio al quale la suprema Corte ha fatto riferimento nel decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di una società di produzione di reti elettrosaldate e dal legale rappresentante di una società di autotrasporto condannati nei due primi gradi di giudizio per essere stati ritenuti responsabili dell’infortunio accaduto a un dipendente della ditta di autotrasporto infortunatosi durante le operazioni di carico di alcune reti su di un mezzo mediante un carrello lavoratore condotto da un operatore dipendente della società produttrice.
Un altro principio che emerge dall’analisi della sentenza riguarda l’individuazione della responsabilità per un infortunio nel caso della presenza sul luogo di lavoro di più titolari della posizione di garanzia che nel caso della sentenza in esame erano il datore di lavoro della vittima e il delegato alla sicurezza dell’azienda presso la quale venivano effettuate le operazioni di carico del materiale. Se sono più soggetti i titolari della posizione di garanzia, ha evidenziato la suprema Corte, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia. Infatti quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, ugualmente destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi così un concorso di cause ex art. 41 comma primo del codice penale.
La Corte di Appello, in parziale riforma di una sentenza emessa del Tribunale, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, ha ridotto la pena a mesi due di reclusione ciascuno inflitta al legale rappresentante e delegato alla sicurezza di una ditta di produzione di reti elettrosaldate e al legale rappresentante e datore di lavoro di una società di autotrasporto per avere cagionato, per colpa generica e in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, gravi lesioni a un dipendente autista della società di autotrasporto infortunatosi nello stabilimento della ditta produttrice durante alcune operazioni di sistemazione delle reti su di un camion della ditta di autotrasporto.
L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale era avvenuto nei seguenti termini: l’autista della ditta di autotrasporto, recatosi con il suo articolato presso lo stabilimento della ditta produttrice per caricare delle reti elettrosaldate, accortosi che le reti non erano ben sistemate e sporgevano dal piano di carico ha chiesto la collaborazione di un dipendente della ditta committente il quale, con un carrello elevatore, utilizzando le apposite forche, ha spinto il carico per compattarlo meglio, mentre l’autista provvedeva a stringere le apposite cinghie. Terminata l’operazione di carico l’operatore del carrello, nel muovere lo stesso ha urtato, senza accorgersene, con la parte posteriore del mezzo l’altro lavoratore schiacciandolo contro le reti.
Al datore di lavoro committente era stata contestata la violazione dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 81/2008 in quanto non aveva fornito alla società di autotrasporto le dettagliate informazioni riguardanti gli specifici rischi nell'ambiente di lavoro in cui l’autista stesso avrebbe operato, omettendo di realizzare una dovuta azione di coordinamento e di vigilanza tra le imprese al fine di eliminare i rischi interferenziali e di adottare le misure tecniche organizzative volte a evitare che i lavoratori a piedi si trovassero in attività nei pressi di attrezzature semimoventi così come previsto dall’art. 71 comma 3 dell’allegato VI punto 2.2 del D. Lgs n. 81/2008. Al datore di lavoro della ditta di autotrasporto era stata anche contestata ugualmente la violazione dell'art. 26 per non essersi coordinato con la società produttrice al fine di eliminare i rischi derivanti dall'interferenza fra le due ditte.
Avverso la sentenza della Corte di Appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori avanzando ognuno varie motivazioni. Il datore di lavoro della ditta di autotrasporto, in particolare, ha fatto presente che l'autista per contratto non era tenuto a partecipare alle operazioni di carico durante le quali doveva presenziare e sorvegliare che le stesse venissero svolte correttamente, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello della sicurezza, per cui lo stesso aveva di fatto svolto mansioni non autorizzate, esorbitanti ed eccentriche rispetto al rischio lavorativo che il ricorrente era tenuto a governare per cui così aveva interrotto il nesso causale. La Corte di Appello inoltre, ha aggiunto il ricorrente, non aveva chiarito quale fosse stata la condotta concreta che avesse sostanziato il difetto di coordinamento e informazione contestato e che avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, posto che non avrebbe mai potuto prevedere che l’autista infortunato avrebbe partecipato alle operazioni di carico.
Il datore di lavoro della ditta produttrice, da parte sua, ha evidenziato, con riferimento all’applicazione dell'art. 71 comma 3 del D. Lgs n.81/2008, che l'attività di carico e scarico e sistemazione del materiale sul veicolo attiene solo all'operatore del carrello e che la presenza dell'autista nella zona operativa non era richiesta né necessaria. Il ricorrente ha sostenuto peraltro di avere effettuate tutte le misure precauzionali dovute mediante cartelli di divieto per gli autisti di allontanarsi dal mezzo e di avviso della presenza di carrelli elevatori di avere altresì installati rilevatori acustici per preavvertire gli operatori a terra delle operazioni di manovra e di avere formato e addestrato il carrellista su come operare nel caso della presenza di personale a terra. Ha ancora sostenuto il ricorrente di non essere stato il reale committente anche se le spese del trasporto erano state a suo carico essendo stato il materiale acquistato da un’altra società che aveva provveduto a scegliere la ditta alla quale affidare il trasporto.
I ricorsi sono stati ritenuti inammissibili in quanto manifestamente infondati e nel dichiararli tali la suprema Corte ha svolte una serie di interessanti e importanti considerazioni. In tema di rapporto di causalità, ai sensi dell’applicazione dell'art.41, terzo comma, del codice penale, ha sostenuto innanzitutto, il nesso di causalità non resta escluso quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata, capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale e nella determinazione dell'evento.
La giurisprudenza di legittimità, ha così proseguito la Sez. IV, è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per un infortunio occorsogli quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità. Le disposizioni antinfortunistiche, infatti, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli.
Il sistema di sicurezza aziendale, ha altresì precisato la suprema Corte facendo evidentemente riferimento alle disposizioni di cui all’’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima.
Grava così sul datore di lavoro committente l'obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area. Infatti ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, ora previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, “occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione - ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte”.
La suprema Corte ha inoltre richiamato nella sentenza un principio già da tempo dalla stessa enunciato in base al quale se sono più soggetti i titolari di una posizione di garanzia, come nel caso in esame che riguarda sia il datore di lavoro della vittima che il delegato alla sicurezza dell’azienda presso la quale si effettuavano le operazioni di carico del materiale, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia. Quando l'obbligo di impedire un evento ricade, infatti, su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo del codice penale.
Passando all’esame dei singoli ricorsi, con riferimento a quello avanzato dal datore di lavoro della ditta di autotrasporto, la Sez. IV ha messo in evidenza che l'autista non aveva in realtà partecipato alle operazioni di carico ma, in maniera assolutamente scrupolosa e attenendosi alle proprie responsabilità relative al corretto posizionamento del carico durante la marcia, aveva chiesto una migliore ricompattazione delle reti, trattandosi di un carico pesante che debordava dal pianale e che era stato inoltre il mulettista a richiedere la sua collaborazione per riuscire a tendere meglio le cinghie, mentre con il muletto cercava di riportare in asse il carico e il tutto senza che le operazioni fossero coordinate da un responsabile della ditta ospitante. Lo stesso autista aveva in precedenza sempre trasportato laterizi ed era la prima volta che si recava presso lo stabilimento per il trasporto di materiale che richiedeva particolari e specifici accorgimenti per i quali l'autista non è risultato essere stato adeguatamente formato né informato.
Con riferimento invece al ricorso presentato dal responsabile legale della ditta produttrice la Sez. IV ha evidenziato che lo stesso, benché gli competesse l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro, in cui erano destinati ad operare anche terzi, nonché di prevedere le misure di prevenzione e di emergenza necessarie in relazione alla propria attività al fine di assicurare la netta separazione tra gli autisti e i soggetti incaricati del carico, aveva invece omesso di adottare le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi alla compresenza di uomini a terra e macchine in movimento, secondo quanto prescritto dall'art. 71 D. Lgs 81/2008 all. VI punto 2.2. Lo stesso si era infatti limitato a segnalare, con cartelli posti nel locale addetto alla ricezione, l'obbligo per gli autisti di rimanere in cabina durante il carico, misura assolutamente insufficiente, senza prevedere specifiche misure di sicurezza e una concreta attività di coordinamento e vigilanza in relazione al rischio prevedibile derivante dalla interferenza tra mezzi in movimento e autisti a terra e aveva altresì omesso di valutare il rischio interferenziale prevedibile relativo anche alle criticità connesse alla fase di carico e comunque di assicurare e prescrivere I' adeguata e netta separazione tra gli autisti e i soggetti incaricati delle operazioni con i muletti, ponendo in essere una non adeguata formazione in proposito, volta ad evitare la compresenza di uomini a terra e macchine in movimento come prescritto dall'art. 71 del D. Lgs. all. VI punto 2.2.
I ricorrenti quindi, ritenuti i ricorsi inammissibili, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 2000 euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende e il datore di lavoro della ditta produttrice in più alla rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 2500 euro oltre agli accessori come per legge.
Gerardo Porreca