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22.10.2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19


Questa la circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020 inviata ai prefetti e pubblicata online che riporta chiarimenti sull’applicazione del Dpmc 18 ottobre 2020 in vigore dal 19 ottobre 2020.

La circolare si occupa dei seguenti aspetti del Dpcm:

  • Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a): possibilità di chiusura di strade e pizze comunali dopo le 21, riferimento al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19d.P.C.M. 26 aprile 2020decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il Sindaco autorità sanitaria locale e ufficiale di governo ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ricognizioni spazi urbani, ausilio delle strutture sanitarie, ampia concertazione Sindaco e Prefetto ed esame collegiale, le chiusure parziali, le forze utilizzabili;
  • Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2): non consentiti eventi provinciali e attività amatoriali e spontanee di contatto. “Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezzaSolo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc”.
  • Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3): chiuse dalle 8.00 alle 21.00;
  • Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali, riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5): “Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale. Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”. Ammesse riunioni private in presenza ma raccomandata la riunione a distanza;
  • Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9): dalle 5.00 alle 24.00 consumazione al tavolo e dalle 5.00 alle 18.00 non al tavolo, 6 persone a tavolo e obbligo di esporre cartello con numero di persone ammesse rispettando protocolli e linee guida di settore, asporto fino alle 24.00. “Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai dd.P.C.M”.

Info: Ministero Interno circolare su Dpcm 18 ottobre 2020

 

Articolo tratto da quotidianosicurezza.it