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14.09.2020

Riapertura delle scuole: i dispositivi necessari per le attività di pulizia


Indicazioni sulle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche con riferimento anche all’emergenza COVID-19. Focus sui dispositivi di protezione individuale, sulla loro consegna e sul rischio di usura.
 

dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature (guanti, occhiali di protezione, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.) che permettono di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. E il loro utilizzo è importante quando, malgrado l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti.

 

A ricordare con queste parole l’importanza dei dispositivi di protezione individuale anche nelle attività di pulizia, sanificazione e disinfezione delle scuole, specialmente in questa fase di emergenza COVID-19, è una pubblicazione Inail “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso” a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia).

 

La pubblicazione che ci permette di fornire utili informazioni in questo periodo di riapertura delle scuole e favorire una pulizia, disinfezione e sanificazione in grado di prevenire e ridurre la diffusione di malattie e di infezioni in ambiente scolastico.

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti temi:

 

 

I dispositivi di protezione individuale per la pulizia nelle scuole

Dopo aver ricordato la classificazione dei DPI in tre categorie di rischio ( Regolamento UE 2016/425), il documento Inail segnala che “nell’attività di pulizia e sanificazione, essenzialmente è necessario proteggersi dagli agenti chimici e da eventuale presenza di agenti biologici”. In particolare il contatto con gli agenti biologici “può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti”.

 

È dunque necessario – continua il documento - utilizzare i “DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:

  • Protezione delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, tagli, traumi meccanici, ecc. L’impiego è richiesto in attività di pulizia, disinfezione, ma anche per la manipolazione di sostanze chimiche o di oggetti taglienti, per la manutenzione di arredi o apparecchiature e per la movimentazione di carichi.
  • Protezione degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche) manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc.
  • Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie in una determinata concentrazione o di agenti biologici trasmissibili per via aerea. L’impiego di DPI respiratori può trovare indicazione nelle attività di dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto in luoghi chiusi, ecc.
  • DPI degli arti inferiori: sono principalmente costituiti da calzature, che possono essere di sicurezza, di protezione o da lavoro e sono destinate a proteggere da:
    • contaminazione da materiale biologico (solitamente medici, biologi, infermieri, ausiliari, tecnici, operatori sanitari ecc., in caso di pandemia anche gli addetti alle pulizie);
    • scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato da lubrificanti;
    • sversamenti di prodotti chimici (biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ecc.);
    • lesioni alla pianta del piede dovute a perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti quali chiodi, schegge di legno o altro;
    • schiacciamento della punta del piede per caduta accidentale di materiale dall’alto o con movimenti incauti di attrezzature da lavoro o carrelli elevatori (magazzinieri, tecnici di farmacia, operatori addetti alla manutenzione, operatori di cucina ecc.);
    • scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato (operatori di mensa, addetti alla preparazione e distribuzione pasti, collaboratori scolastici, ecc.).

 

La consegna dei dispositivi e la necessità di idonea manutenzione

Dopo aver riportato alcune indicazioni sui dispositivi/attrezzature che non sono da confondere con i DPI (ad esempio le attrezzature fabbricate per uso privato contro le condizioni atmosferiche o gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore) il documento si sofferma sulla consegna dei DPI.

 

Si indica che i DPI “sono consegnati dal Datore di lavoro o suo delegato ai dipendenti in base alle caratteristiche dei dispositivi stessi e all’uso che ciascun lavoratore ne fa durante l’attività lavorativa. Sulla base di queste informazioni il Datore di lavoro deve provvedere ad un acquisto in un numero che non solo tiene conto delle necessità attuali, ma anche di eventuali scorte”.

 

Inoltre i dispositivi di protezione individuale “devono essere consegnati al dipendente, previa attestazione di consegna tramite firma e indicazione della data, in modo da distribuire in numero adeguato se monouso o poterli sostituire a tempo debito in caso di dispositivi riutilizzabili”.

 

Senza dimenticare che anche questi dispositivi “subiscono l’usura dovuta a:

  1. invecchiamento del materiale;
  2. mancata o parziale manutenzione dello stesso;
  3. pulizia”.

 

È infatti di primaria importanza che il “datore di lavoro definisca dei sistemi di manutenzione e controllo degli stessi, nonché di monitoraggio circa l’usura dei dispositivi e la loro sostituzione in tutti i casi in cui non è possibile garantirne il corretto funzionamento o entro i termini di ‘scadenza’ definiti dal costruttore. Al personale, inoltre, devono essere consegnati i DPI nel momento in cui è terminata la scorta personale consegnata, nel caso di dispositivi monouso, o su richiesta del lavoratore nel caso di malfunzionamento o di rottura”.

 

Segnaliamo, in conclusione, che il documento si sofferma anche sulla scelta delle protezioni durante l’emergenza COVID-19 e sulla formazione necessaria per i lavoratori.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia, Attività istituzionali), edizione 2020 (formato PDF, 1.93 MB).

 

 

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Scarica la normativa di riferimento in materia COVID-19:

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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