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07.02.2019

È evidente quanto sia importante nelle attività correlate ai contratti d’appalto una idonea valutazione dei rischi di interferenza.

 

Una definizione di interferenza è fornita dalla Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: “il contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

E in particolare “la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli eventuali utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti”.  

 

A ricordarlo e a fornirci alcune indicazioni sui rischi interferenti e sul Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) è un intervento al convegno “ La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” (Milano, 22 novembre 2017).

 

Le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 sui rischi interferenziali

In “L’importanza del DUVRI negli appalti di servizi e forniture (art.26 D.L.gs 81/2008)”, a cura di Massimo Avosani (ATS della Città Metropolitana di Milano), sono innanzitutto presentate e commentate alcune definizioni presenti nel D.Lgs. 50/2016 (il Codice dei Contratti pubblici).

 

Viene poi presentato l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che “disciplina gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto o con contratto d'opera o di somministrazione da eseguirsi all'interno dell'azienda, dell'unità produttiva o, comunque, del ciclo produttivo di un Datore di Lavoro Committente pubblico o privato, sempre questi che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.

 

Riguardo al DUVRI si indica poi che il Datore di Lavoro Committente, “al fine di pianificare e promuove la cooperazione e il coordinamento delle attività appaltate a ditte esterne con quelle svolte dal proprio personale, elabora un UNICO documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze generati da tutte le attività appaltate”.  

 

Si tratta dunque di un documento finalizzato “a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente, ad esempio affidando la lavorazione interferente all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi in un momento differente nel tempo o in uno spazio differente, rispetto a quelli nei quali il Committente svolge le proprie normali attività”.

 

Con riferimento poi alle modifiche apportate al Testo Unico dal D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il Datore di Lavoro Committente, può individuare un proprio incaricato, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento”. 

 

Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

Chi è il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni?

Per rispondere il relatore fa riferimento alle definizioni (Articolo 2) del D.Lgs. 81/2008.

 

Il «datore di lavoro» è ‘il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa’. E ‘nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo’. 

 

Il DUVRI e la valutazione delle interferenze

Tornando alle interferenze e anche a quanto contenuto nella già citata Determinazione del 2008, “a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

  • derivanti da sovrapposizioni di attività svolte da operatori del Committente con operatori di appaltatori diversi;
  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.

 

Veniamo dunque al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza che, costituendo specifica tecnica, “deve essere messo a disposizione degli operatori economici concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome). 

 

Sono poi riportati i contenuti del documento, alcune indicazioni relative ai costi della sicurezza, e si sottolinea che “in assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo dei costi per la sicurezza è pari a ‘zero’. In tal modo, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza”.

 

In definitiva il DUVRI “quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi, si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili sia in fase di espletamento della procedura di affidamento che di esecuzione delle attività appaltate a terzi”. 

 

Infine si segnala che nel DUVRI “non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano ulteriori indicazioni normative sul Responsabile unico del procedimento (RUP), sui collaudi e sulle prestazioni affidate in subappalto.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

“ L’importanza del DUVRI negli appalti di servizi e forniture (art.26 D.L.gs 81/2008)”, a cura di Massimo Avosani (ATS della Città Metropolitana di Milano), intervento al convegno “La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” (formato PDF, 1.8 MB).

 

 

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Articolo tratto da puntosicuro.it