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12.11.2018

Riguardo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione, un aspetto importante per la prevenzione, nella disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2008, è relativo alla valutazione dei rischi da interferenza. Cioè quei rischi che, come indicato dall’Autorità per la vigilanza (ANAC), “nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi ‘aggiuntivi’ rispetto alla normale effettuazione degli stessi”. 

 

A ricordarlo e a raccontare elementi rilevanti di tali rischi alla luce del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) è un intervento al convegno “ La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” (Milano, 22 novembre 2017) su cui ci siamo già soffermati in precedenti articoli con riferimento alle linee generali del Codice dei Contratti pubblici.

 

L’importanza di valutare i rischi interferenti

In “La sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti: la redazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Marco Masi (Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale – ITACA), viene presentato un breve excursus storico sulla cooperazione e coordinamento tra le imprese in relazione agli appalti e ai rischi interferenti.

 

E indica che il DUVRI è un “documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e temporale, le ‘interferenze’ lavorative tra le diverse attività”. 

 

La relazione riporta poi utili schemi esplicativi, ad esempio in relazione allo scenario tipico con introduzione di appaltatori nei luoghi del committente:

 

 

Le indicazioni del D.Lgs. 81/2008

Il relatore riprende le indicazioni presenti nell’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008:

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

  1. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione (…)
  2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

  1. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

 

Ma cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, “per disponibilità giuridica si intende ‘il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene’. Chi ha disponibilità giuridica di un luogo?

  • il proprietario
  • chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario). 

 

Si ricorda poi che l’art. 26 è stato modificato dal D.Lgs. 106/09 che “ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti di legge”. 

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide che si soffermano ampiamente anche sulla verifica di idoneità tecnico-professionale e sulla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

 

La redazione del DUVRI

Veniamo alle novità relative al DUVRI e alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 apportate dal D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

Il datore di lavoro committente “promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito , nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

 

Inoltre in caso di redazione del documento “esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”. 

 

Quando deve essere redatto il DUVRI

Si indica che il DUVRI “deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito. Il DUVRI deve essere allegato al contratto, art. 3 lett. a) della legge 123/07 (modificata)”. 

 

quali rischi deve valutare il datore di lavoro committente

 

Ad esempio:

  • tra i rischi già individuati nel documento di valutazione dei rischi relativo all’articolo art.28 del D.Lgs. 81/2008: “solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'appaltatore (dovrà pertanto essere operata una valutazione/selezione dei rischi da DVR) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
  • rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli ordinari dell’attività propria dell’appaltatore;
  • rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari tipici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente”.   

 

Si indica poi che nel Documento unico di valutazione dei rischi “non devono essere riportati i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione. Per detti rischi devono essere individuate le misure atte ad eliminare /ridurre i rischi”.

E “la spesa che l'Amministrazione deve sostenere per l'eliminazione/riduzione dei rischi costituisce costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta”.

 

Riportiamo, in conclusione, alcuni esempi di misure, citate nella relazione, per eliminare/ridurre i rischi interferenti:

  1. “gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc)
  2. le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
  3. gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
  4. i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc);   
  5. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
  6. gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
  7. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”.

 

Segnaliamo che l’intervento dell’Ing. Masi si sofferma poi su altri temi inerenti vari aspetti e obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: valutazione e verifica di congruità, fase conoscitiva che precede l’offerta, tessere di riconoscimento, …

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

“ La sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti: la redazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Marco Masi (Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale – ITACA), intervento al convegno “La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” (formato PDF, 5.02 MB).

 

 

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Articolo tratto da puntosicuro.it