01.02.2018
È stata pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro la circolare 1/2018 dell’11 gennaio 2018 che affronta lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi evacuazione e la corretta applicazione del Testo Unico sicurezza lavoro art. 34, comma 1.
Le indicazioni operative contenute nella circolare affrontano lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti citati, in considerazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 151/2015 che ha eliminato il comma 1-bis dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 precedentemente introdotto dal D.lgs. n. 106/2009 sul limite di imprese con cinque lavoratori.
La nota afferma che, escludendo le aziende con rischio indicato dall’art. 31, comma.6, il fatto che il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di primo soccorso prevenzione incendi ed evacuazione, non comporta che li svolgerà “da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti […] dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo”. Gli obblighi sono: la designazione in base a rischi e dimensione dell’azienda (art. 43 comma 2) dei lavoratori incaricati delle varie misure per la gestione dell’emergenza (articolo 18 comma 1,b); adozione delle stesse misure di prevenzione e gestione emergenza “adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti. (articolo 18, comma 1, lettera t)”.
il datore di lavoro anche nel caso in cui svolga direttamente le funzioni di prevenzione incendi evacuazione e primo soccorso (ovviamente con l’adeguata formazione), non potrà quindi operare in totale autonomia e dovrà dotare la propria impresa sia delle figure che delle misure citate.
Info: Ispettorato nazionale del lavoro circolare 1/2018
Articolo tratto da quotidianosicurezza.it