25.03.2021
Milano, 25 Mar – Spesso i convegni e i seminari, in presenza o a distanza, sono l’occasione di non solo ribadire, ma anche in alcuni casi di rivedere e aggiornare informazioni, riguardo alla sicurezza delle macchine, per i vari soggetti che partecipano alla “sorveglianza del mercato” (organi di vigilanza, fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori, ecc.).
E ricordando che la vigilanza e verifica sono i motori dell’attività di sorveglianza del mercato ci soffermiamo oggi su un intervento al seminario Inail “ Il 10° Rapporto Inail sulla sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” (Milano, 11 dicembre 2019) che ci permette di ricordare alcune criticità e procedure in materia di vigilanza in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
Nell’intervento “Le nuove linee di indirizzo delle regioni sulla sorveglianza delle attrezzature”, a cura di Nicola Delussu (Gruppo Macchine e Impianti - Coordinamento tecnico delle Regioni), si riportano diversi dati sugli infortuni in relazione all’uso di utensili, macchine e impianti e si riportano alcuni obiettivi relativi all’attività di revisione del documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro dal titolo “ Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”. Le nuove linee guida attualmente sono state già approvate dal Gruppo Macchine e Impianti e sono in attesa di approvazione da parte del Coordinamento interregionale.
Dopo essersi soffermato su vari argomenti relativi alla fase di revisione del documento il relatore presenta alcune procedure relative al riscontro di macchine con rischi riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES).
In questo caso l’art.70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 “dà indicazioni agli organi di vigilanza (ASL/ARPA) su come operare nel caso di individuazione di situazioni di rischio riscontrate durante l’utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si può ipotizzare la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, requisiti previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto”.
Ad esempio si segnala che in presenza di una macchina “su cui sia accertato un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conformi ai RES, gli Organi di Vigilanza Territorialmente competenti (OVT) sono chiamati a svolgere due tipi azioni:
In particolare l'azione penale da adottare nei confronti del datore di lavoro utilizzatore “è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 e, cioè, di formulare idonea ‘prescrizione’ atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata sulla macchina. La prescrizione può essere formulata dall’OVT solo in caso di vizio palese. L’art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, oltre alla specifica prescrizione, l’Organo di Vigilanza può imporre, qualora fosse necessario, specifiche misure atte a far cessare il pericolo es.: divieto d’uso o altra misura ritenuta utile in attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura”.
Inoltre nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 saranno invece espletate, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/08, solo successivamente all’accertamento svolto dall’Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, in relazione all’effettiva non conformità ai RES della macchina segnalata”.
Si indica poi che in caso di accertamento effettuato su una “macchina non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, l’art. 70 comma 4 definisce le modalità di intervento da parte dell’OVT nei confronti del datore di lavoro/utilizzatore, prevedendo la possibilità di procedere mediante ‘apposita prescrizione’ o ‘idonea disposizione’”.
A questo riguardo il legislatore specifica che “la prescrizione deve essere impartita ‘nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione’, cioè quando l’illecito che determina il rischio è riconducibile all’azione o all’omissione del datore di lavoro. Tale procedura può pertanto essere attivata solamente nel caso in cui la situazione di rischio sia definibile come ‘vizio palese’ e come tale noto al datore di lavoro”.
L’intervento riporta poi indicazioni sulle definizioni di vizio palese e vizio occulto:
Si indica poi che un vizio “si può ritenere non facilmente riscontrabile solo dopo un’analisi del rischio specifico basata su tutti gli elementi conosciuti dal datore di lavoro (difetti, guasti, anomalie, rotture determinatesi nell’utilizzo della macchina ecc.) e non a seguito di una semplice osservazione superficiale. Un vizio per essere considerato occulto non deve quindi essere identificabile con gli strumenti dell’analisi del rischio, disponibili all’utilizzatore, ma deve risultare riconducibile unicamente alle scelte costruttive del fabbricante (tipologia materiali, saldature, sistema di comandi, ecc.)”. Ed è altresì evidente “che un vizio ‘occulto’ non è più tale nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza per iniziative informative del fabbricante e/o di qualsiasi altro soggetto, ad esempio, in seguito a indagini e analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio”.
In caso di accertamento di un vizio palese su una macchina, nei confronti del datore di lavoro/utilizzatore “deve essere contestata la violazione dell’art. 70, comma 1, o in alternativa dell’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 81/08, applicando la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 con l’obbligo di comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente per territorio. Se l’accertamento viene effettuato nel corso di un’inchiesta infortunio, in cui la macchina è coinvolta come agente materiale dell’incidente, è necessario stabilire in via prioritaria se il problema rilevato sulla macchina ha origine da un problema di assetto costruttivo o da un problema legato all’utilizzo non conforme alle indicazioni del fabbricante. Nel primo caso, la responsabilità è, in via generale, attribuibile al costruttore mentre nel secondo caso (ad es. uso improprio, scorretto dell’attrezzatura, mancata manutenzione, rimozione protezioni, ecc.) potrebbe essere invece attribuita all’utilizzatore”.
Si indica poi che “l’organo di vigilanza può effettuare la prescrizione facendo riferimento ai RES richiamati nell’Allegato I del D.Lgs. 17/2010 oppure ai contenuti delle Norme armonizzate (se esistenti) che pur non essendo obbligatorie rappresentano nella valutazione di rischi specifici un riferimento a standard tecnici consolidati e alla regola dell’arte. Nel caso di macchine non marcate CE si può fare riferimento invece all’Allegato V (requisiti costruttivi) e all’Allegato VI (requisiti di utilizzo) del D.Lgs. 81/08 nonché alle Norme armonizzate (se esistenti) che pur non essendo obbligatorie rappresentano nella valutazione di rischi specifici un riferimento a standard tecnici consolidati e alla regola dell’arte”.
Concludiamo con le procedure in caso di “vizio occulto”.
Il relatore segnala che nel caso di situazione di rischio riconducibile a “ vizio occulto”, “dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro e, quindi, dove non è rilevabile una contravvenzione, il legislatore prevede la possibilità che l’organo di vigilanza possa impartire ‘idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro’. Nei confronti del datore di lavoro la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere: eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche (che possono riguardare o meno l’attrezzatura), organizzative o procedurali ritenute più idonee. Tuttavia a seconda della gravità del rischio accertato può essere necessario, in attesa dell’adeguamento, prescrivere al datore di lavoro il divieto d’uso della macchina, fino al ripristino completo delle condizioni di sicurezza ovvero procedere al sequestro della macchina”.
Riguardo poi alla procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione, si indica che “alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’Autorità nazionale per il controllo del mercato, nel caso in cui risulti confermata la non conformità dell’attrezzatura a uno o più RES, viene contestata la violazione dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08, con applicazione della procedura prevista dal D.Lgs. 758/94:
E la prescrizione emessa a carico dei soggetti di cui sopra “deve contenere il vincolo di adeguare alle norme di sicurezza tutte le macchine già immesse sul mercato eliminando il rischio accertato”.
Infine nel caso di individuazione di carenze che espongano i lavoratori ad un rischio grave ed immediato si devono adottare, da parte dell’ASL che effettua il riscontro, le misure ritenute più opportune per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori quali:
In particolare la successiva trasmissione alle Regioni di tale elenco “consentirà, attraverso le ASL competenti per territorio, di intervenire presso i datori di lavoro utilizzatori di tali attrezzature per verificare se le stesse sono state adeguate (azione del fabbricante o dei soggetti della catena di distribuzione o propria) o se, pur in presenza di informazione specifica del fabbricante, non sono state adottate le misure necessarie”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma anche sui seguenti aspetti:
RTM
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