16.05.2018
E' noto quanto siano importanti, per la prevenzione degli infortuni nell’uso di apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, idonee procedure di scelta, controllo e verifica.
Ad esempio, gli apparecchi e gli accessori di sollevamento devono essere:
Inoltre la documentazione relativa all’ apparecchio di sollevamento deve includere: “il manuale d’uso per l’operatore; il manuale di montaggio; il manuale di manutenzione; il manuale dei pezzi di ricambio; la dichiarazione di conformità CE redatta dal costruttore; la certificazione del costruttore di idoneità all’uso; il certificato di collaudo ed esame completo eseguiti dopo il montaggio iniziale; il certificato del fabbricante per le funi metalliche, catene e ganci installati sulle gru; libretto delle verifiche redatto dall’INAIL (ex ISPESL); rapporti di verifica e degli interventi di manutenzione”.
A ricordarlo, con particolare riferimento alle macchine utilizzate nel settore dell’abbigliamento, è il documento “ ImpresaSicura_L’abbigliamento” correlato al progetto multimediale Impresa Sicura - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Il documento segnala che le macchine adibite al sollevamento di carichi, “escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina”. Inoltre:
Si indica poi che i mezzi di sollevamento e di trasporto, “esclusi quelli azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto”. E nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento “devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico”.
Infine i mezzi di sollevamento e di trasporto “quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra”.
Rimandando ad una lettura integrale del documento, che affronta ampiamente anche il tema delle verifiche periodiche, ci soffermiamo sulla sicurezza di carroponti e paranchi.
Si segnala che i carroponti e i paranchi, a seconda dell’entità del carico, “sono gli ausili meccanici maggiormente utilizzati nelle aziende per la movimentazione di carichi pesanti ed ingombranti”. E se i carroponti, o gru a ponte, “scorrono su delle rotaie” e “svolgono un movimento di traslazione del carico, oltre a permettere la salita/discesa dello stesso”, i paranchi invece vengono utilizzati “solo per spostare verticalmente i carichi”.
Alcune indicazioni per la sicurezza:
Quando poi il passaggio con il carico sopra i lavoratori “non possa essere evitato il gruista deve segnalare preventivamente le manovre per consentire l’allontanamento delle persone esposte al pericolo di caduta del carico sospeso”.
Rimandiamo, anche in questo caso alla lettura integrale del documento che riporta utili immagini e ulteriori informazioni sui dispositivi automatici di finecorsa e sull’accesso all’interruttore generale di sezionamento dell’alimentazione elettrica dell’apparecchio.
Riprendiamo dal documento le istruzioni per l’uso in sicurezza di carroponti e paranchi.
Prima dell’uso:
Durante l’uso:
Il documento si sofferma poi su funi, catene (comprese quelle di imbracatura) e ganci che “devono recare apposto a cura del fabbricante, un ‘contrassegno’ dal quale si possa risalire al nominativo dello stesso fabbricante ed alla dichiarazione del medesimo nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i requisiti alle specifiche tecniche”.
Inoltre i ganci, compresi quelli dei mezzi di imbracatura, “debbono avere impressa la portata massima ammissibile ed inoltre essere provvisti di dispositivi di chiusura all’imbocco od essere conformati in modo da impedire lo sganciamento accidentale”. E devono recare inciso “il massimo carico ammissibile”.
Si ricorda poi che il datore di lavoro, a mezzo di personale specializzato, “deve effettuare le verifiche trimestrali delle funi e delle catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento. Sempre a cura del datore di lavoro è la verifica periodica delle funi e catene per l’imbracatura”.
Segnaliamo, infine, che il documento si sofferma anche sulla sicurezza di:
RTM
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