25.09.2017
Lo scopo del Regolamento (UE) N. 305/2011 (Regolamento CPR) è quello di “eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni introducendo specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione”. E fino alla pubblicazione della norma UNI EN 1090 “non c’era ragione di considerare la possibilità che il regolamento CPR potesse trovare applicazione anche per l’installazione di apparecchi di sollevamento fissi”. Invece la pubblicazione di tale norma ha “costretto i fabbricanti ad un confronto con la disciplina prevista per i prodotti da costruzione e all’analisi delle situazioni in cui quest’ultima potrebbe trovare applicazione in questo settore”.
A soffermarsi sul rapporto tra Regolamento 305/2011 e direttiva macchine per gli apparecchi di sollevamentoè il documento, prodotto dall’Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione ( AISEM), dal titolo “Position paper 01/2017. Apparecchi di sollevamento fissi. Le vie di corsa e gli elementi di fissaggio: direttiva macchine e regolamento prodotti da costruzione”.
Nel documento si ricorda che la norma UNI EN 1090-1 è una “norma armonizzata che prevede i requisiti per la Marcatura CE, secondo il Regolamento 305/2011. La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali in acciaio e alluminio nonché dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione”.
E si indica che “nonostante le vie di corsa degli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, quando fornite successivamente alla costruzione dell’edificio, non possano essere considerate un componente strutturale dell’opera di costruzione, l’immissione sul mercato delle vie di corsa è talvolta accompagnata dalla DoP1” (“Declaration of Performance” - dichiarazione di prestazione) prevista dal regolamento 305/2011. E lo stesso si può dire “di altri elementi di fissaggio, quali tasselli, imbracature, tiranti di sospensione”.
E con riferimento al titolo dell’articolo la ragione per rapportare – come indicato nel documento AISEM – “le norme applicabili agli apparecchi di sollevamento di tipo fisso alla direttiva macchine è che questa disciplina catalizza i principali rischi relativi al prodotto specifico”. E considerate “le ampie tipologie di rischio descritte dalla direttiva macchine e la sua ormai consolidata applicazione insieme con altre direttive di prodotto, occorre verificare quale sia, se esiste, una complementarietà tra direttiva macchine e regolamento 305/2011”.
Riportiamo alcune definizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE:
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f). Si applicano le definizioni seguenti: a) «macchina»: — insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, — insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, — insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, — insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, — insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; |
La definizione, con particolare riferimento alla parte evidenziata nel documento AISEM, evidenzia che la direttiva “ha considerato la possibilità che l’attività di installazione in un edificio o una costruzione, in qualche modo, sia una condizione necessaria per il funzionamento di una macchina. Il collegamento tra la macchina e l’edificio, quindi, ancor prima di costituire oggetto di applicazione del regolamento 305/2011, è un argomento affrontato dalla direttiva nei suoi primi articoli. È fondamentale quindi verificare come sia sviluppato nell’ambito della direttiva”.
Rimandando alla lettura integrale del documento, che si sofferma su vari aspetti, veniamo alle conclusioni della presente analisi sulla relazione tra direttiva macchine e Regolamento CPR riguardo agli apparecchi di sollevamento fissi.
Il documento sottolinea che la direttiva macchine “include nel proprio ambito di applicazione tutte le parti della macchina, comunque commercialmente denominate, che ne condizionano la sicurezza e l’uso”. E tutto ciò che “condiziona la corretta progettazione della macchina, incluse le parti che ne consentono il collegamento con le parti strutturali dell’edificio in cui è destinata ad operare, sono da considerare nell’ambito di applicazione della direttiva e di responsabilità del fabbricante delle macchine”.
Tuttavia la responsabilità del fabbricante, “nel caso di macchina che può funzionare solo dopo essere stata installata in un edificio o in una costruzione, non si estende alle operazioni di installazione, che può anche essere affidata ad un soggetto terzo rispetto al fabbricante o al utilizzatore. In questa ipotesi è il soggetto che installa la macchina in un edificio che chiede al cliente di attestare che la struttura dell’edificio sia idonea all’installazione”.
In definitiva l’applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011, e quindi della norma UNI EN 1090, alle vie di corsa e simili “può essere ritenuta legittima unicamente nei casi in cui la via di corsa, dovesse essere considerata, dal costruttore dell’edificio o dell’opera di ingegneria civile, un elemento strutturale dell’opera stessa”. Mentre in tutti gli altri casi, “che sono i più frequenti, in cui la via di corsa è solo un elemento per l’installazione della macchina fissato sull’opera edile, non ne costituisce più un elemento strutturale, né è soggetta a specifica normativa di prodotto”. In particolare la via di corsa “deve rispettare le prescrizioni del fabbricante della macchina, cui devono corrispondere le caratteristiche strutturali dell’opera edile”.
Infine il documento indica che, in sintesi:
1. “alle vie di corsa e simili non si applica la direttiva macchine; salvo che non costituiscano parte integrante della macchina, come nel caso delle strutture autoportanti, e quindi tali siano considerate dalla norma tecnica (vedasi EN 16851); in quest’ultima ipotesi la marcatura della macchina comprenderà anche la via di corsa;
2. il fabbricante della macchina informa sulle caratteristiche della macchina e delle vie di corsa, conformemente a quanto previsto dalla direttiva macchine e dalle relative norme tecniche di prodotto;
3. l’installatore, chiunque sia il soggetto professionale che assume questo compito (il fabbricante della macchina, un soggetto terzo, il cliente con professionalità proprie) si preoccupa di verificare l’idoneità delle vie di corsa alla macchina;
4. il datore di lavoro, responsabile dell’utilizzo della macchina, garantisce l’idoneità strutturale del luogo di installazione della macchina stessa;
5. l’applicazione del regolamento sui prodotti da costruzione alle vie di corsa è legittima solo quando la via di corsa sia considerata un elemento strutturale dell’edificio, negli altri casi è da considerare una mera prassi commerciale”.
Tiziano Menduto
L'articolo è tratto da: “ Position paper 01/2017. Apparecchi di sollevamento fissi. Le vie di corsa e gli elementi di fissaggio: direttiva macchine e regolamento prodotti da costruzione”, AISEM, Posizion Paper 01/2017, documento GSOL-N01/2017 (formato PDF, 274 kB).