01.10.2018
Due temi critici in materia di prevenzione degli infortuni sono rappresentati dalla gestione, non sempre efficace nel mondo del lavoro, di appalti ed emergenze.
Per questo motivo si rimarca l'argomento attraverso l'analisi del contenuto del documento “ ImpresaSicura_L’abbigliamento” correlato al progetto multimediale Impresa Sicura - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Il documento di ImpresaSicura si sofferma sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera, con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Si indica che il datore di lavoro, “in caso di affidamento dei lavori di servizi e forniture all’ impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo):
Inoltre i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
E, come ricordato più volte nei nostri articoli dedicati ai rischi interferenziali, il datore di lavoro committente “promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” (manca ancora il decreto per individuarli) con riferimento “sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.
Inoltre in caso di redazione del DUVRI, il documento è “allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento di ImpresaSicura che si sofferma anche sulle eccezioni per l’obbligo di redazione del Duvri o di individuazione dell’incaricato, sulle specificità dei contratti pubblici e sul tema dei costi della sicurezza.
Disposizioni generali in materia di gestione delle emergenze
Veniamo all’altrettanto delicato tema della gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
Si segnala che per una corretta gestione il datore di lavoro:
Concludiamo l’articolo segnalando, come indicato nel documento di ImpresaSicura, che ogni azienda deve disporre di un piano di emergenza generale.
In particolare, il piano deve includere “le modalità per la segnalazione degli allarmi in caso di emergenze e deve tenere presente quattro fattori, ovvero:
Si ricorda, infine, che la redazione del piano di evacuazione ed emergenza, “è strettamente legato al documento di valutazione dei rischi e la sua mancata elaborazione rappresenta ‘grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale’ (All. I D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
RTM
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Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.
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