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01.10.2018

Due temi critici in materia di prevenzione degli infortuni sono rappresentati dalla gestione, non sempre efficace nel mondo del lavoro, di appalti ed emergenze.

 

Per questo motivo si rimarca l'argomento attraverso l'analisi del contenuto del documento “ ImpresaSicura_L’abbigliamento” correlato al progetto multimediale Impresa Sicura - elaborato da EBEREBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.


 

La sicurezza e la gestione dei contratti d’appalto o d’opera

Il documento di ImpresaSicura si sofferma sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera, con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

 

Si indica che il datore di lavoro, “in caso di affidamento dei lavori di servizi e forniture all’ impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo):

  1. verifica l’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi ed alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. Si segnala che per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati “è stato emanato il DPR 177/2011; per le altre attività, fino all’entrata in vigore di un Decreto che disciplini il Sistema di Qualificazione delle imprese, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    2. acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale”.
  2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

 

Inoltre i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

  1. “cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

 

E, come ricordato più volte nei nostri articoli dedicati ai rischi interferenziali, il datore di lavoro committente “promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” (manca ancora il decreto per individuarli) con riferimento “sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

Inoltre in caso di redazione del DUVRI, il documento è “allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento di ImpresaSicura che si sofferma anche sulle eccezioni per l’obbligo di redazione del Duvri o di individuazione dell’incaricato, sulle specificità dei contratti pubblici e sul tema dei costi della sicurezza.

 

Disposizioni generali in materia di gestione delle emergenze

Veniamo all’altrettanto delicato tema della gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Si segnala che per una corretta gestione il datore di lavoro:

  • “organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda. I lavoratori, se non per giustificato motivo, non possono rifiutare la designazione;
  • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  • adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
  • garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati”. 

 

Pianificazione delle emergenze

Concludiamo l’articolo segnalando, come indicato nel documento di ImpresaSicura, che ogni azienda deve disporre di un piano di emergenza generale

 

In particolare, il piano deve includere “le modalità per la segnalazione degli allarmi in caso di emergenze e deve tenere presente quattro fattori, ovvero:

  • il pericolo e la natura di un evento e sua possibile entità;
  • il rischio e la probabilità che si verifichi;
  • le conseguenze e i possibili effetti sulle persone e sull’ambiente;
  • i mezzi e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze dell’evento”.

 

Si ricorda, infine, che la redazione del piano di evacuazione ed emergenza, “è strettamente legato al documento di valutazione dei rischi e la sua mancata elaborazione rappresenta ‘grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale’ (All. I D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)”.         

 

 

RTM

 

 

Vai al sito da cui è tratto l'articolo:

Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.

 

Scarica i documenti di riferimento:

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura



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Articolo tratto da puntosicuro.it