15.04.2019
Nei luoghi di lavoro, come segnalato più volte anche dall’attuale campagna europea 2018-2019 “ Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”, gli agenti chimici pericolosipossono essere presenti normalmente o a seguito di accadimenti accidentali (ad esempio sversamento o rilascio non voluti, incendio o esplosione, reazione anomala, perdite o anomalie degli impianti, …).
E anche in materia di rischio chimico il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), che “costituisce il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, stabilisce “misure generali e specifiche di tutela e obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori”.
A ricordarlo e a soffermarsi sui vari aspetti relativi alla valutazione e gestione del rischio chimico è una breve pubblicazione dell’Inail, che aggiorna un precedente documento del 2012, dal titolo “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”. Il documento - realizzato dalla Contarp dell’ Inail e a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - “si propone di illustrare i rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi, anche alla luce delle recenti emanazioni normative nazionali ed europee”.
Gli argomenti affrontati nell'articolo:
Il documento Inail ricorda che il Titolo IX - Capo I del D. Lgs. 81/2008 riguarda la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici e “determina i requisiti minimi contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano:
In particolare si indica che il campo di applicazione del Titolo IX Capo I del d.lgs. 81/2008 “comprende tutti gli agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro, esclusi quelli per i quali valgono le disposizioni sulle radiazioni ionizzanti (d.lgs. 230/1995 e s.m.i., in attesa del recepimento della nuova direttiva 2013/59/Euratom); è fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica sul trasporto”.
Inoltre le attività che comportano esposizione ad agenti cancerogeni e ad amianto sono disciplinate “rispettivamente dal Capo II e dal Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008”.
Si indica poi che il datore di lavoro “ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici, che deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (DVR)”.
E a tale scopo il datore di lavoro “determina preliminarmente la presenza nell’ambiente di lavoro di agenti chimici pericolosi, facendo un accurato censimento di tutte le sostanze e miscele utilizzate nel ciclo di lavoro e controllando la loro classificazione, etichettatura e le informazioni riportate nelle schede dati di sicurezza o desumibili da altre fonti di letteratura (ad es. Banche dati chimico-fisiche, tossicologiche ecc.)”.
A questo punto il datore di lavoro valuta i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi prendendo in considerazione in particolare alcuni fattori.
Questi i fattori da considerare per la valutazione del rischio chimico:
Si ricorda poi che la valutazione del rischio “può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata”.
In definitiva, al termine del processo di valutazione del rischio da agenti chimici si possono verificare le “seguenti 4 situazioni:
A questo proposito si sottolinea che:
Si indica poi che “nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici”. E qualora si debba iniziare un’attività nuova, che comporti la presenza di questi agenti chimici, “la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente”.
In conclusione riprendiamo dal documento anche alcune indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria.
Si segnala che i lavoratori che sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute “che rispondono ai criteri per la classificazione come tossici acuti, corrosivi, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organi bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di cat. 2 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 229 - Titolo IX Capo I del d.lgs. 81/2008)”.
Sorveglianza sanitaria che “viene effettuata:
Si indica, infine, che il medico competente “istituisce per ciascun lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio e fornisce al lavoratore tutte le informazioni necessarie al riguardo (art. 25 comma 1, lettere g e h). Nella cartella di rischio sono indicati anche i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal servizio di prevenzione e protezione”.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci (Contarp), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 5.93 MB)
“ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, schede informative (formato PDF, 1.92 MB)
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